Frazionamento catastale in deroga e falsa rappresentazione dei presupposti (TAR Toscana n. 1522 del 19.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’attestazione comunale di avvenuto deposito del tipo di frazionamento catastale, prevista dall’art. 30, comma 5, d.P.R. n. 380/2001, costituisce atto vincolato e non discrezionale: il Comune è tenuto a rilasciarla solo in assenza di elementi che rendano il frazionamento un illecito urbanistico, con la conseguenza che essa presuppone la veritiera rappresentazione dei fatti da parte dell’istante. La falsa rappresentazione della legittima edificazione dell’immobile da delimitare integra il presupposto del comma 2-bis dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, che consente l’annullamento d’ufficio anche oltre il termine di diciotto mesi. La non veritiera prospettazione delle circostanze poste a fondamento dell’atto favorevole esclude la configurabilità di un affidamento legittimo e soddisfa l’onere motivazionale dell’amministrazione.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato le note con cui il Comune di Piombino ha annullato in autotutela l’attestazione di ammissibilità di un frazionamento immobiliare, a suo tempo rilasciata ai sensi dell’art. 30, comma 5, d.P.R. n. 380/2001. Il frazionamento era stato richiesto per delimitare l’area di pertinenza di un complesso edilizio ricadente su una porzione oggetto di convenzione di lottizzazione del 2001.

Il Comune, dopo aver inizialmente assentito, ha avviato il procedimento di annullamento d’ufficio rilevando che la licenza edilizia del 1964, posta a fondamento dell’istanza, era priva di sottoscrizione e, da verifiche, mai rilasciata. La ricorrente ha censurato l’esercizio del potere per omessa comunicazione dell’avvio ai proprietari, consumazione del termine di diciotto mesi, difetto del presupposto della falsità e carenza di interesse pubblico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la censura sulla natura del potere. Richiamata la giurisprudenza secondo cui l’art. 30, comma 5 assegna al Comune una funzione certificativa, il Tribunale precisa che l’attestazione di deposito va inquadrata tra gli atti vincolati: il suo rilascio passa attraverso il mancato riscontro di frazionamenti costituenti illecito urbanistico e postula una corretta e veritiera rappresentazione dei fatti da parte dell’istante.

Nel caso concreto, presupposto dell’attestazione era la legittima edificazione del fabbricato da delimitare, esclusa dall’accertamento comunale. Il falso presupposto di fatto ha reso impossibile l’esercizio del potere nel perseguimento delle finalità della norma attributiva.

Quanto alla licenza del 1964, il Tribunale la qualifica atto inesistente: priva dell’elemento strutturale della sottoscrizione, mai venuta ad esistenza, mera bozza allegata alla pratica e priva di protocollo in uscita. Il Collegio richiama l’orientamento per cui la sottoscrizione è elemento essenziale del provvedimento e la sua omissione ne determina la nullità ex art. 21-septies, lett. a), legge n. 241/1990. L’onere di provare il rilascio del titolo gravava sulla ricorrente ex art. 64 c.p.a.

Sul versante dell’autotutela, il Collegio ritiene inconferente il rilievo sulla mancata comunicazione ai proprietari, poiché il procedimento fu comunicato alla società che aveva ottenuto l’attestazione. Richiamata la giurisprudenza sul comma 2 dell’art. 21-octies, la ricorrente non ha allegato elementi idonei a un esito diverso.

Il termine di diciotto mesi non è maturato in senso consumativo: l’art. 21-nonies, comma 2-bis, interpretato dalla giurisprudenza, consente l’annullamento anche oltre il termine quando il provvedimento sia conseguito a false rappresentazioni dei fatti. Infine, l’Adunanza plenaria n. 8/2017 esclude l’affidamento del privato che abbia prospettato circostanze non veritiere. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *