Frazionamento impianti fotovoltaici, unico impianto e decadenza dagli incentivi (Cons. Stato n. 7763 del 03.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di incentivi del Quarto Conto Energia, l’art. 12, comma 5, del D.M. 5 maggio 2011 qualifica come unico impianto di potenza cumulativa più impianti fotovoltaici realizzati dal medesimo soggetto responsabile e localizzati sulla medesima particella catastale o su particelle contigue. La fattispecie è di natura oggettiva: rileva il dato del frazionamento in sé, non l’intento elusivo né l’assenza di artifici. La previsione non ha natura costitutiva del divieto di frazionamento, ma positivizza un principio immanente all’ordinamento, declinazione del divieto di abuso del diritto. Il GSE esercita al riguardo un potere vincolato di decadenza, non di autotutela, con la conseguenza che non operano i limiti temporali e di interesse pubblico dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. Il provvedimento sanzionatorio è legittimo anche quando adottato a distanza di anni dall’ammissione, se il frazionamento emerge dalla verifica successiva.

Il Fatto

Una società ottiene nel 2010 l’autorizzazione unica per un impianto fotovoltaico di oltre 14 MW da realizzarsi su coperture di capannoni industriali. La domanda di iscrizione al Registro dei grandi impianti non trova collocazione utile in graduatoria. La società ridefinisce i preventivi di connessione e presenta, tra l’11 e il 17 settembre 2012, quattordici domande di incentivo per impianti ciascuno inferiore a 1 MW. Il GSE riconosce la tariffa del Quarto Conto Energia per l’impianto oggetto di causa.

Avviata una verifica e svolto un sopralluogo, il Gestore contesta che gli impianti frazionati costituiscono un unico grande impianto, non ammesso in graduatoria, e con provvedimento del 21 marzo 2017 dichiara la decadenza, richiedendo poi la restituzione degli incentivi. La società ricorre al TAR Lazio, che respinge il ricorso e i motivi aggiunti. Propone appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione normativa. L’art. 3 del D.M. 5 maggio 2011 distingue piccoli e grandi impianti; per i secondi l’accesso alle tariffe è subordinato all’iscrizione nel Registro in posizione utile. L’art. 12, comma 5, del medesimo decreto assimila a unico impianto quelli riconducibili a un solo soggetto responsabile e insistono sulla stessa particella o su particelle contigue.

La Corte rileva l’integrale corrispondenza tra fattispecie concreta e previsione astratta. L’impianto conteso e gli altri tre oggetto di contestazione insistono sulla medesima particella catastale, mentre gli ulteriori derivati dal frazionamento sono collocati su particelle contigue, circostanza non contestata. Tale corrispondenza è sufficiente, da sola, a fondare la legittimità del provvedimento e rende superfluo il richiamo al principio generale del divieto di artificioso frazionamento.

Il Collegio richiama la giurisprudenza della Sezione (Cons. Stato sez. II, 12 aprile 2022, n. 2747; sez. II, 18 gennaio 2023, n. 640; Sez. II, 14 gennaio 2025, nn. 222, 223, 224, 226): il divieto di frazionamento è declinazione del divieto di abuso del diritto. L’art. 12, comma 5, non è costitutivo del divieto ma ne chiarisce gli elementi sul piano positivo. L’elusione delle regole di settore non può costituire fattispecie costitutiva del diritto a un incentivo superiore a quello spettante.

Quanto alle Regole applicative del GSE, il loro art. 3.8 ribadisce il divieto e aggiunge indici ulteriori, senza poter restringere l’ambito della norma ministeriale: valorizzare il subalterno introdurrebbe una limitazione non prevista dal decreto. È quindi irrilevante che il frazionamento sia avvenuto alla luce del sole, poiché la disposizione contrasta il fenomeno in sé e non richiede l’occultamento del disegno. Irrilevante è anche l’assoluzione penale, vertendo su artifici e raggiri estranei alla valutazione amministrativa.

Sul secondo motivo, il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria n. 18 del 2020: il potere del GSE è vincolato e la decadenza prescinde dai presupposti dell’art. 21-nonies. La modifica dell’art. 42 ad opera dell’art. 56, comma 7, del d.l. n. 76/2020 non è norma di interpretazione autentica. L’ammissione iniziale era frutto di controllo formale, senza valutazione sull’unicità emersa solo in sede di sopralluogo. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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