Porto d’armi: l’assoluzione penale travolge il diniego di rinnovo (TAR Calabria n. 1506 del 23.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di rinnovo della licenza di porto d’armi per uso caccia è illegittimo quando il giudizio di inaffidabilità del richiedente si fondi su circostanze non più attribuibili all’interessato, in particolare su una condanna penale successivamente caducata da assoluzione passata in giudicato per non avere commesso il fatto. La valutazione di affidabilità e buona condotta richiesta per il titolo di polizia deve muovere da una considerazione complessiva dei dati, orientata a desumere un pericolo serio e attuale di abuso del titolo stesso. Un precedente isolato e risalente nel tempo, quale una violazione del codice della strada, non è idoneo di per sé solo a sorreggere una prognosi di perdurante inaffidabilità. Il diniego che riproponga le medesime ragioni già ritenute insufficienti in sede giurisdizionale, senza addurre circostanze nuove e diverse, incorre in eccesso di potere.

Il Fatto

Il ricorrente, dedito da molti anni all’attività venatoria, aveva regolarmente ottenuto e mantenuto il porto di fucile per uso caccia. A seguito di un processo penale per uccisione di animali, contestatogli in concorso con altro soggetto, il Questore di Cosenza gli ha reiteratamente negato il rinnovo della licenza. Nel frattempo, con sentenza del Tribunale divenuta irrevocabile, l’interessato è stato assolto dall’addebito per non avere commesso il fatto.

Il provvedimento di diniego si fondava sul deferimento per guida senza patente e sul giudizio penale per i reati di cui agli artt. 544 e 110 cod. pen. Il ricorrente ha impugnato il decreto davanti al TAR Calabria, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. L’amministrazione si è costituita, senza però ribaltare l’impianto motivazionale contestato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla giurisprudenza amministrativa, richiamando Consiglio di Stato, Sez. III, 4 luglio 2019, n. 4595 e TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 3 aprile 2018, n. 796: l’affidabilità e la buona condotta dell’istante si desumono da condotte comunque significative, ma il giudizio deve partire dai dati per giungere a una ragionevole valutazione complessiva, così da ricavarne il pericolo serio e non remoto di cattiva condotta inerente all’attività e di abuso del titolo.

Applicando tale criterio, il TAR ritiene che la violazione del codice della strada per guida senza patente costituisca un precedente isolato e risalente nel tempo, dunque inidoneo di per sé solo a giustificare una prognosi di perdurante inaffidabilità nel conseguire il titolo di polizia. Il dato stradale, isolato, non regge da solo il diniego.

Quanto all’assoluzione per il reato di cui all’art. 544 cod. pen., il Collegio osserva che le ragioni del diniego erano già state vagliate nella sentenza resa nei confronti del coimputato per la medesima vicenda. In quella sede il rigetto del rinnovo opposto dal Questore è stato annullato sulla circostanza dirimente che l’illegittimità del decreto si basava, in termini analoghi, su un giudizio di non affidabilità privo dell’indicazione di circostanze diverse da quella inizialmente valutata, coincidente con la condanna penale e non più attribuibile all’interessato.

Il ricorso è quindi accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e salvezza del riesercizio del potere amministrativo. Il Collegio si pronuncia inoltre sull’ammissione al gratuito patrocinio: ai sensi dell’art. 80 d.P.R. n. 115/2002, e secondo l’orientamento richiamato, l’ammissione è esclusa se il richiedente è assistito da più di un difensore, con decadenza del beneficio dalla nomina del secondo avvocato. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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