Frequentatione di pregiudicati e divieto di detenzione armi (TAR Calabria n. 2103 del 15.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazioni di polizia, il divieto di detenzione armi e il diniego o la revoca del porto d’armi sono legittimi quando motivati con la frequentazione di soggetti pregiudicati da parte dell’interessato. Il potere di controllo dell’Autorità di P.S. può essere esercitato in senso negativo anche in presenza di una condotta che non si concretizzi in specifici illeciti penali, ma incida, su un piano sintomatico, sul grado di affidabilità di chi aspira al rilascio o alla permanenza del titolo. L’Amministrazione può valorizzare, nella loro oggettività, fatti e situazioni personali privi di rilievo penale, purché l’apprezzamento non sia irrazionale e la motivazione sia congrua. Il giudizio di affidabilità ha connotazione globale e può essere rimeditato nel tempo, anche in presenza di una precedente valutazione favorevole resa in sede di rinnovo. Il sindacato del giudice amministrativo resta limitato alla verifica dell’irrazionalità, del travisamento dei fatti e dell’eccesso di potere, senza sostituirsi alla valutazione discrezionale dell’Autorità.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava davanti al TAR Calabria il provvedimento con cui la Prefettura di Catanzaro aveva disposto nei suoi confronti il divieto di detenzione armi ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S.. La misura si fondava sulla frequentazione, rilevata attraverso più controlli delle Forze di Polizia, di soggetti gravati da pregiudizi e precedenti penali o di polizia, con conseguente compromissione del requisito della totale affidabilità.
Il ricorrente deduceva insufficiente motivazione e travisamento del concetto di frequentazione. Sosteneva che le frequentazioni comprese tra il 2011 e il 2014 erano già state ritenute non ostative dal Questore in sede di rinnovo del porto d’arma del 2014 e che i contatti con soggetti pregiudicati derivavano da esigenze lavorative, in un piccolo centro di circa 2.500 abitanti. Il Ministero dell’Interno chiedeva la reiezione del gravame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama anzitutto l’assetto delle autorizzazioni di polizia in materia di armi, come consolidato dalla giurisprudenza citata, tra cui Cons. Stato n. 2404 del 2017 e Cons. Stato n. 6812 del 2018. La detenzione delle armi costituisce ipotesi eccezionale: le esigenze di incolumità dei consociati prevalgono e la richiesta può essere soddisfatta solo se non sussiste alcun pericolo di abuso.
La licenza può quindi essere negata anche in assenza di condanna quando, per circostanze legate alla condotta, manchi la presumibile certezza della completa affidabilità. L’Autorità può valorizzare fatti e vicende personali privi di rilievo penale per desumerne la non completa affidabilità, anche quando non si tratti di precedenti specifici connessi all’uso delle armi.
Quanto al tema centrale dei controlli con soggetti controindicati, il TAR ribadisce che il potere di controllo può essere esercitato in senso negativo in presenza di una condotta che, pur non concretandosi in illeciti penali, incida sul piano sintomatico sul grado di affidabilità. Richiama sul punto TAR Calabria n. 701 del 2024 e TAR Campania n. 2859 del 2016, secondo cui il diniego di rinnovo o il divieto di detenzione sono legittimi se motivati con la frequentazione di pregiudicati.
Nel caso concreto, dalla documentazione emergevano molteplici controlli in compagnia di numerosi soggetti controindicati, distribuiti su un arco temporale esteso dal 2011 al 2021 e in un contesto territoriale variegato, anche in pendenza del titolo concessorio. Le controindicazioni risultavano adeguatamente contestualizzate sotto il profilo soggettivo, temporale e spaziale, sì da rendere ragionevoli le valutazioni dell’Amministrazione.
Il Collegio respinge infine l’argomento fondato sulla precedente valutazione favorevole del 2014. Il giudizio di affidabilità ha connotazione globale e può essere oggetto di rimeditazione nel tempo; risultavano comunque controlli successivi al 2014 con soggetti controindicati. Il ricorso è pertanto infondato e viene rigettato, con compensazione delle spese in ragione dei profili di specificità della controversia.
Nota della Redazione
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