Autosufficienza del ricorso e revocazione per omesso esame di documento (Cass. civ. Sez. I n. 18233 del 03.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ex art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ., è compatibile con l’art. 6, par. 1, CEDU quando, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo. Esso risulta rispettato ogni qualvolta l’indicazione dei documenti o degli atti processuali su cui il ricorso si fonda avvenga, alternativamente, riassumendone il contenuto o trascrivendone i passaggi essenziali. Ai fini dell’onere di deposito di cui all’art. 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., è sufficiente che il documento o l’atto, specificamente indicato nel ricorso, sia accompagnato da un riferimento idoneo a identificare la fase del processo di merito in cui è stato prodotto o formato. Il ricorso che ometta tali indicazioni è inammissibile.

Il Fatto

Alcuni soci promuovono azione di revocazione, ex art. 395 cod. proc. civ., avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste che aveva confermato il rigetto della domanda risarcitoria proposta nei confronti di una banca. I ricorrenti assumono che la responsabilità dell’istituto derivi dal protesto levato a carico della società di fatto per un assegno privo di fondi, con conseguente revoca dei fidi e fallimento.

A sostegno dell’istanza deducono che dai libri contabili sociali risultava un accredito di un bonifico estero in data anteriore a quella emergente dalla documentazione bancaria, con applicazione dell’art. 2710 cod. civ. e prevalenza delle scritture d’impresa su quelle della banca. La Corte territoriale rigetta l’appello, escludendo il valore probatorio del libro-mastro e la sussistenza dei presupposti della revocazione. Propongono quindi ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

L’unico motivo denunzia la violazione degli artt. 2709 e 2710 cod. civ., per non aver la Corte d’appello riconosciuto preminenza al libro-giornale in assenza di querela di falso e per non aver considerato la minore efficacia probatoria della documentazione bancaria. I ricorrenti sostengono inoltre che il curatore fallimentare avesse riconosciuto la regolarità delle scritture sociali e che non vi fossero state condanne penali a loro carico.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per difetto di autosufficienza. I ricorrenti non allegano quando e come abbiano prodotto i documenti sui quali fondano la domanda di revocazione: manca quindi il riferimento idoneo a identificare la fase del giudizio di merito in cui tali atti sarebbero stati formati o depositati.

La S.C. richiama il principio secondo cui l’onere di autosufficienza, ex art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ., è compatibile con l’art. 6, par. 1, CEDU purché, secondo il criterio di proporzionalità, non si traduca in un eccessivo formalismo (richiamata Cass., n. 12481/22). L’onere è assolto quando l’indicazione dei documenti o degli atti avvenga riassumendone il contenuto o trascrivendone i passaggi essenziali, con riferimento alla fase in cui sono stati prodotti.

Il difetto riguarda anche l’esposizione dei motivi di revocazione, ex art. 395 cod. proc. civ.. Le ragioni dell’istanza non risultano chiaramente esplicitate: il riferimento all’omesso esame di un documento decisivo appare vago e insufficiente. La doglianza si traduce così in un’inammissibile istanza di riesame del merito della causa. Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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