Estinzione anticipata credito consumatori rimborso oneri e penale oltre 1% (ABF Collegio di Roma n. 1259 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di estinzione anticipata dei contratti di credito ai consumatori sottoscritti prima dell’entrata in vigore delle disposizioni di diritto intertemporale richiamate, il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a suo carico, secondo l’interpretazione dell’art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE data dalla sentenza Lexitor. Ai fini del rimborso gli oneri vanno distinti tra costi recurring, soggetti a criterio di proporzionalità pura, e costi up front, soggetti al metodo della curva degli interessi in assenza di diversa previsione contrattuale. La commissione di estinzione anticipata applicata in misura superiore al limite dell’1% dell’importo rimborsato in anticipo è illegittima e va restituita integralmente.

Il Fatto

Il ricorrente aveva stipulato un contratto di finanziamento in data 27 febbraio 2020 ed aveva estinto il rapporto a maggio 2024, in corrispondenza della rata n. 50 su 120. A titolo di equo rimborso degli oneri non maturati per effetto dell’estinzione anticipata ex art. 125-sexies t.u.b., chiedeva 437,50 euro, oltre alla restituzione della penale di estinzione anticipata e al pagamento delle spese legali.

L’intermediario, in via preliminare, chiedeva la sospensione del procedimento in attesa della definizione di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Nel merito sosteneva di aver operato in aderenza alla normativa primaria e alle norme regolamentari, insistendo per il rigetto del ricorso.

La motivazione del Collegio

Il Collegio affronta anzitutto l’istanza di sospensione, osservando che l’ABF ha già escluso l’applicabilità al credito ai consumatori dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia nella causa Unicredit Bank Austria C-555/21, resa in materia di credito immobiliare (Coll. Roma, dec. n. 6561 del 2024).

Nel merito, il Collegio ricostruisce il quadro normativo. L’art. 125-sexies, comma 1, t.u.b. ha trasposto l’art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE; la sentenza Lexitor ha stabilito che il diritto alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore. Il Collegio di coordinamento, dec. n. 26525 del 2019, ha chiarito che tale principio è direttamente applicabile anche ai contratti anteriori alla pubblicazione della pronuncia.

La norma è stata poi novellata dall’art. 11-octies, comma 1, d.l. n. 73/2021, convertito dalla l. n. 106/2021, con disposizioni intertemporali per i contratti anteriori. La Corte costituzionale, sentenza n. 263/2023, ha dichiarato illegittimo il comma 2 dell’art. 11-octies per contrasto con gli artt. 11 e 117, comma 1, Cost., in quanto di ostacolo all’interpretazione conforme al diritto dell’Unione. Da ultimo, l’art. 27, comma 1, d.l. n. 104/2023, convertito dalla l. n. 136/2023, ha sostituito i periodi secondo e seguenti della disposizione.

Poiché il contratto è anteriore al 25 luglio 2021, si applica l’art. 125-sexies t.u.b. nel testo introdotto dal d.lgs. n. 141/2010. Il Collegio richiama l’orientamento condiviso dai Collegi: per i costi recurring vale il criterio di proporzionalità pura, salvo diversa previsione contrattuale; per i costi up front, in assenza di diversa pattuizione, si applica la curva degli interessi. Sulla qualificazione, richiamata la dec. n. 3807 del 2021 del Collegio di Roma, le spese di istruttoria e i costi di intermediazione sono ritenuti up front. Il rimborso così calcolato non coincide con la proporzione lineare invocata dal ricorrente.

Quanto alla penale di estinzione anticipata, pari a 137,25 euro, il Collegio rileva che la durata residua superava un anno e il debito residuo i 10.000 euro, sicché non ricorreva alcuna ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo ex art. 125-sexies, comma 3, t.u.b.. Poiché l’importo rimborsato in anticipo era di 13.484,64 euro, la commissione applicata eccedeva il limite massimo dell’1%; il Collegio ne dispone quindi la restituzione integrale (Coll. Roma, dec. n. 8414 del 2020). Le spese legali non sono dovute per la serialità della controversia. Il Collegio accoglie dunque in parte, disponendo il pagamento di 420,00 euro con interessi legali dalla richiesta al saldo, e respinge nel resto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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