Prescrizione decennale dei buoni fruttiferi dalla scadenza e incompetenza sulle condotte risarcitorie (ABF Collegio di Bari n. 3155 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei buoni fruttiferi postali emessi prima del D.M. 19 dicembre 2000 il diritto al rimborso del capitale e degli interessi si prescrive nel termine decennale che decorre dalla data di scadenza del titolo, individuata secondo la serie di appartenenza e la durata di fruttuosità risultanti dal modulo cartolare o, in difetto, dal foglio informativo della serie. La mancata indicazione sul buono del dies a quo della prescrizione non ne impedisce la decorrenza: rileva, se del caso, sul piano della trasparenza e della responsabilità precontrattuale del collocatore. Le doglianze relative a condotte di collocamento o di esecuzione anteriori al sesto anno computato a ritroso dalla presentazione del ricorso sono inammissibili per difetto di competenza ratione temporis.
Il Fatto
Il ricorrente, cointestatario di cinque buoni fruttiferi postali emessi due il 22 febbraio 1991 e tre il 5 marzo 1991, chiede il rimborso all’intermediario. La richiesta viene respinta per intervenuta prescrizione dei diritti di credito. L’istante contesta il diniego sostenendo che il collocatore avrebbe omesso di consegnare il foglio informativo analitico e di indicare la scadenza dei titoli e il regime prescrizionale, in violazione dell’art. 21, d.lgs. n. 58/1998, con conseguente responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Invoca inoltre l’art. 2941 n. 8 cod. civ. per l’asserito occultamento doloso del debito.
L’intermediario eccepisce il difetto di competenza ratione materiae e ratione temporis e, nel merito, rileva che i titoli appartengono alla serie “AD”, istituita con D.M. 23 luglio 1987, con scadenza massima all’undicesimo anno e prescrizione decennale ai sensi dell’art. 8 del D.M. 19.12.2000. I buoni sarebbero scaduti nel febbraio e nel marzo 2002, con prescrizione maturata nel 2012.
La motivazione del Collegio
Il Collegio disattende anzitutto l’eccezione di incompetenza per materia. La delibera CICR 28 luglio 2008, n. 275 e le disposizioni attuative della Banca d’Italia del 18 giugno 2009 annoverano tra gli intermediari Poste Italiane S.p.A. per l’attività di BancoPosta, nel cui ambito rientra la raccolta del risparmio postale mediante collocamento di buoni fruttiferi, come già affermato dalla giurisprudenza dell’Arbitro richiamata.
Anche la competenza ratione temporis è affermata. La questione involge anzitutto l’accertamento del diritto al rimborso al momento della richiesta, e assume rilievo la data in cui è insorta la controversia, coincidente con la richiesta di liquidazione del 5 settembre 2025, che ricade nel periodo di competenza dell’Arbitro.
Nel merito, i buoni della serie “AD” sono disciplinati dall’art. 2 del D.M. 23 luglio 1987, che ne prevede la durata di sette o undici anni. Sul piano prescrittivo, l’art. 1 del D.M. 5 ottobre 2020, abrogando la prima parte del precedente D.M. 19 dicembre 2000, conferma il termine decennale dalla data di scadenza per capitale e interessi. Quanto al dies a quo, il Collegio aderisce all’indirizzo che lo colloca alla scadenza puntuale del titolo, conformemente alle indicazioni della Suprema Corte richiamate (nn. 19243/2023 e 23006/2023) e alla decisione del Collegio di Coordinamento n. 6196/2024.
I moduli cartolari recano la dicitura “a termine”, la data di emissione, il timbro della serie con i rendimenti e la durata massima di fruttuosità di undici anni. Il Collegio ricorda che i buoni, ai sensi del d.P.R. n. 156/1973, non sono titoli di credito ma meri titoli di legittimazione ex art. 2002 c.c., con regolamentazione integrata dagli artt. 1339 e 1374 cod. civ. Poiché i titoli sono stati emessi nel 1991 e hanno scadenza massima di undici anni, la prescrizione decennale decorrente dal febbraio e dal marzo 2002 si è compiuta nel febbraio e nel marzo 2012. Mancando prova di atti interruttivi anteriori al reclamo del 5 settembre 2025, la domanda di rimborso è infondata. L’ignoranza del titolare non integra fatto impeditivo ex art. 2935 cod. civ.
Le censure sulla trasparenza del collocamento sono invece inammissibili per difetto di competenza temporale. I buoni sono stati emessi prima dell’entrata in vigore dell’art. 3 del D.M. 19/12/2000, quando non sussisteva obbligo di consegna del foglio informativo, e recano l’etichetta con la serie e i rendimenti. Un’eventuale responsabilità precontrattuale del collocatore resta estranea al giudizio, perché le condotte censurate sono tutte anteriori al sesto anno computato a ritroso dalla presentazione del ricorso, ai sensi delle Disposizioni ABF, Sez. 1, § 4.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1339 c.c. – Inserzione automatica di clausole
- Art. 1374 c.c. – Integrazione del contratto
- Art. 2002 c.c. – Documenti di legittimazione e titoli impropri
- Art. 2935 c.c. – Decorrenza della prescrizione
- Art. 2941 c.c. – Sospensione per rapporti tra le parti