L’annullamento per vizio di motivazione non vincola il giudice di rinvio (Cass. pen. Sez. 2 n. 16210 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di rinvio, in caso di annullamento per vizio di motivazione, è investito di pieni poteri di cognizione e, nell’ambito del capo colpito dall’annullamento, conserva piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto. Non è vincolato dalle valutazioni in fatto eventualmente formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, ma solo dal divieto di reiterare il vizio censurato e dall’obbligo di conformarsi al principio di diritto. L’enunciato della Corte di legittimità che sconfini in valutazioni di elementi del fatto funzionali a evidenziare il vizio motivazionale non integra una questione di diritto ai sensi dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen. L’annullamento parziale determina il passaggio in giudicato delle parti non collegate da connessione essenziale con quella annullata, ai sensi dell’art. 624, comma 1, cod. proc. pen., indipendentemente da un’espressa declaratoria nel dispositivo.
Il Fatto
La Corte di appello di Lecce, decidendo in sede di rinvio dopo l’annullamento disposto dalla Cassazione, riformava la sentenza di primo grado e rideterminava la pena detentiva in anni quattro e mesi sei di reclusione, sostituendo l’interdizione in perpetuo dai pubblici uffici con quella temporanea di durata quinquennale. Avverso tale pronuncia l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’errata esclusione della lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, il vizio di motivazione sul bilanciamento delle circostanze e l’errata mancata declaratoria di prescrizione per i reati di cui ai capi b) e c).
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso aspecifico e infondato. In primo luogo ha precisato che il giudice di rinvio, allorché l’annullamento sia intervenuto per vizio di motivazione, non è vincolato all’esame dei soli punti indicati nella sentenza rescindente, ma conserva piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto, potendo desumere elementi prima trascurati, con il solo limite di non ripetere i vizi censurati e di conformarsi all’interpretazione delle questioni di diritto. Le eventuali valutazioni in fatto della Suprema Corte non assumono valore di principio di diritto.
Applicando tali coordinate, la Corte ha ritenuto che la Corte territoriale avesse correttamente dato applicazione al dictum rescindente, escludendo la somma di denaro restituita e valorizzando il dato ponderale dello stupefacente (151 grammi di cocaina, con 6024 mg di principio attivo), le modalità di presentazione della sostanza e le circostanze della condotta, posta in essere durante la latitanza. La differente qualificazione operata per la coimputata non risultava sintomatica di un vizio, essendo stata motivata la diversità dei presupposti, in conformità al principio affermato dalle Sezioni Unite Gambacurta sulla differenziazione delle posizioni dei concorrenti nel reato.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha chiarito che la richiesta di attenuanti generiche può ritenersi disattesa con motivazione implicita quando il giudice abbia adeguatamente motivato il rigetto di analoghe richieste di mitigazione del trattamento sanzionatorio, come nel caso in cui, discostandosi dal minimo edittale, abbia valorizzato la personalità dell’imputato e la gravità dei fatti. Il motivo, inoltre, era già stato formulato in modo generico in appello.
Infine, con riferimento alla prescrizione, la Corte ha ritenuto corretta la preclusione rilevata dal giudice di rinvio: l’annullamento parziale determina il passaggio in giudicato delle parti non essenzialmente connesse, ai sensi dell’art. 624, comma 1, cod. proc. pen., operante indipendentemente da una declaratoria espressa nel dispositivo della sentenza di legittimità. Il ricorso è stato pertanto rigettato con condanna del ricorrente alle spese processuali.
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Nota della Redazione
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