Funzioni non tariffabili, tetto storico individuale legittimo e discrezionalità regionale (TAR Lombardia n. 36 del 07.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La remunerazione delle funzioni non tariffabili prevista dall’art. 8-sexies del d.lgs. n. 502/1992 non risponde a logica corrispettiva o sinallagmatica, ma integra una sovvenzione pubblica rispetto alla quale la legge regionale attribuisce alla Giunta un potere ampiamente discrezionale nel quantum. La fissazione di un tetto individuale di remunerazione ancorato alle assegnazioni dell’esercizio storico, o dell’esercizio precedente, costituisce esercizio ragionevole della discrezionalità programmatoria regionale, volta alla sostenibilità della spesa e all’equa distribuzione delle risorse tra gli operatori. La Regione non è tenuta a correlare la sovvenzione alle prestazioni erogate o ai costi sostenuti da ciascun operatore, né a conformarsi al principio di concorrenza, che recede dinanzi a interessi confliggenti propri del sistema socio-sanitario. Il criterio storico è sindacabile solo per manifesta irragionevolezza, non ravvisabile quando esso miri a evitare la concentrazione delle risorse e a garantire stabilità dell’offerta.

Il Fatto

Le società ricorrenti, titolari di strutture sanitarie accreditate in Lombardia, hanno impugnato la D.G.R. n. XI/3263 del 16 giugno 2020 e la presupposta D.G.R. n. XI/2014 del 31 luglio 2019, con cui la Giunta regionale ha determinato la remunerazione delle funzioni non coperte da tariffe predefinite per il 2019. Il punto contestato fissa per ciascun ente erogatore di diritto privato un limite individuale non superiore al 5% in più rispetto a quanto assegnato per l’esercizio 2018, entro un fondo complessivo di 115,5 milioni di euro.

Con tre ricorsi per motivi aggiunti le ricorrenti hanno esteso l’impugnazione alle deliberazioni relative agli esercizi 2020, 2022 e 2023. La Regione e una controinteressata si sono costituite chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la disciplina delle funzioni non tariffabili come attività con finalità integrativa del regime prestazionale remunerato a tariffa, diretta a coprire costi fissi aggiuntivi non frazionabili e a premiare efficacia ed efficienza organizzativa. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il TAR qualifica l’istituto come sovvenzione pubblica e riconduce la determinazione dei criteri di riparto al potere programmatorio regionale, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza.

Su questa base il primo motivo è respinto. Il riferimento al dato storico non integra un vizio di legittimità, ma risponde alla ratio di garantire la sostenibilità della spesa e una distribuzione equilibrata e capillare delle risorse, evitando la concentrazione su poche grandi strutture. Il metodo del taglio lineare invocato dalle ricorrenti potrebbe invece avvantaggiare alcuni operatori a scapito di altri, compromettendo l’equilibrio territoriale e settoriale del sistema.

Quanto al principio di concorrenza, il TAR osserva che esso non informa la disciplina dei servizi sanitari e recede in presenza di interessi confliggenti. L’ancoraggio ai dati storici può risultare illegittimo non per effetti di cristallizzazione del mercato, ma solo se privo di verifica sulla perdurante rispondenza ai bisogni effettivi. Le funzioni non tariffabili, di natura solidaristica e compensativa, si prestano ancor meno a logiche concorrenziali.

Il secondo motivo è dichiarato inammissibile per difetto di interesse: le strutture ricorrenti, non avendo erogato nel 2018 funzioni poi divenute “non più attuali”, hanno comunque raggiunto il tetto massimo, talché l’espunzione di quelle funzioni dalla base di calcolo non inciderebbe sul quantum. Nel merito, la scelta di includerle per il solo 2019 appare coerente con la gradualità dell’adeguamento al nuovo sistema.

Infine, il terzo motivo è respinto: la motivazione delle delibere richiama il rispetto dell’art. 15, comma 14, del d.l. n. 95/2012 e l’esigenza di governare in modo equilibrato e progressivo il passaggio ai nuovi criteri, senza obbligo di esplicitare le alternative scartate. Ricorso e motivi aggiunti sono respinti, con integrale compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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