Furto in abitazione consumato nonostante il monitoraggio della polizia giudiziaria (Cass. pen. Sez. V n. 32582 del 02.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di furto in abitazione nella forma consumata, e non tentata, la condotta di chi, dopo aver acquisito la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva anche solo per breve tempo, venga bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva monitorato. L’osservazione a distanza degli operanti, non espressione di una precedente iniziativa cautelativa della persona offesa, non integra la sfera di vigilanza dell’offeso e non impedisce il conseguimento dell’autonomo possesso del bene prima dell’arresto in flagranza. La distinzione tra consumazione e tentativo si impernia sulla compromissione dell’interesse protetto, ossia sulla fuoriuscita del bene dalla sfera di vigilanza dell’offeso, restando irrilevanti il dato spaziale e quello temporale. Ai fini della configurabilità del tentativo è necessario che l’intervento difensivo sia attuato dalla persona offesa, direttamente o tramite sistemi di osservazione e protezione dalla stessa predisposti.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza dell’08.10.2024, ha confermato la condanna di due imputati per furto aggravato in abitazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, pronunciata dal G.i.p. del Tribunale di Torre Annunziata all’esito di giudizio abbreviato. Il giudice di primo grado aveva concesso a entrambi gli imputati le circostanze attenuanti generiche, escludendo la recidiva contestata per uno e operando un giudizio di equivalenza per l’altro.
Avverso la sentenza di appello il difensore degli imputati ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi: la qualificazione del furto come consumato anziché tentato, in ragione del costante monitoraggio degli imputati da parte degli operanti, e la mancata concessione delle attenuanti generiche in relazione al comportamento processuale tenuto.
La Motivazione della Corte
La Quinta Sezione ha dichiarato i ricorsi infondati. Sul primo motivo il Collegio ha ribadito il principio espresso da Sez. 5, n. 17715 del 16.04.2025, secondo cui integra il furto consumato la condotta di chi, dopo aver acquisito la piena disponibilità della refurtiva, venga bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva monitorato, poiché tale osservazione a distanza non avviene ad opera della persona offesa né dei suoi incaricati e non impedisce il conseguimento dell’autonomo possesso del bene prima dell’arresto in flagranza.
Il percorso argomentativo muove dal principio delle Sezioni Unite n. 52117 del 17.07.2014, secondo cui consumazione e tentativo si distinguono in ragione della compromissione dell’interesse protetto dalla norma incriminatrice. Nel furto l’interesse tutelato è la detenzione del bene da parte di chi ne ha diritto: ove tale interesse sia compromesso, il delitto è consumato. Il furto si perfeziona nel momento e nel luogo in cui l’agente si impossessa della cosa sottratta, non assumendo rilievo né il dato spaziale, poiché la norma non richiede lo spostamento del bene dal luogo della sottrazione, né il dato temporale, essendo sufficiente il conseguimento della disponibilità della refurtiva anche solo per breve tempo.
La Corte ha precisato che il perno logico delle Sezioni Unite ruota attorno alla sfera di sorveglianza dell’offeso: quando il bene non è uscito da tale sfera e l’offeso è ancora in grado di recuperarlo, l’impossessamento non si perfeziona e il furto resta tentato. Affinché l’azione criminosa si cristallizzi alla fase del tentativo è necessario che le cautele adottate dall’offeso consentano un contestuale intervento contenitivo all’interno di quella sfera, impedendo a monte la compromissione dell’interesse tutelato.
Nel caso di specie la Corte ha rilevato che la polizia giudiziaria non ha agito su iniziativa della persona offesa, avendo anzi la stessa difesa rappresentato che gli operanti hanno svolto la propria attività istituzionale a seguito di un precedente furto in danno di altri. Il monitoraggio dei movimenti degli imputati sulla pubblica via e all’esterno dell’abitazione dell’offeso non può dunque condurre alla qualificazione del fatto come tentativo. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile, poiché le censure sulla mancata concessione delle attenuanti generiche sono state enunciate senza alcuna argomentazione e, soprattutto, le attenuanti erano già state concesse dal G.i.p. proprio in ragione del positivo comportamento processuale degli imputati. Al rigetto dei ricorsi è conseguita la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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