Identificazione dell’imputato, la prova testimoniale degli operanti prevale sulla ricognizione (Cass. pen. Sez. V n. 32580 del 02.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di identificazione dell’imputato, la mancata esecuzione della ricognizione disciplinata dagli artt. 213 e seguenti cod. proc. pen. non preclude l’accertamento dell’identità personale mediante la prova testimoniale. La deposizione degli operanti di polizia giudiziaria che, per ragioni di ufficio, conoscono l’indagato e siano in grado di distinguerlo da altri soggetti costituisce prova idonea a fondare il giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 496 cod. pen.. Il diniego di responsabilità opposto dall’imputato, quale esercizio di una facoltà processuale, non può fondare di per sé il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che il giudice di merito può escludere sulla base di elementi previsti dall’art. 133 cod. pen., con valutazione discrezionale non sindacabile in cassazione se congrua e logica.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un controllo di polizia nel corso del quale un soggetto, interrogato sulla propria identità, rendeva dichiarazioni mendaci attribuendosi le generalità del fratello. La Corte d’appello ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale, che aveva ritenuto un imputato responsabile dei delitti di cui agli artt. 496 e 337 cod. pen. e l’altro del delitto di cui all’art. 378 cod. pen.
Avverso la sentenza di appello i difensori hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione delle norme sull’identificazione e i vizi di motivazione in ordine alla ricostruzione della responsabilità, alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla sussumibilità della condotta nel reato di favoreggiamento.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il motivo relativo all’identificazione dell’imputato. I giudici di merito avevano riconosciuto nel ricorrente il soggetto che aveva reso le false generalità sulla base della deposizione del teste di polizia giudiziaria, che ha riferito di conoscere, per ragioni di ufficio, entrambi i fratelli e di poterli distinguere. La motivazione è stata giudicata congrua e logica, avendo valorizzato sia i precedenti di entrambi sia il lasso temporale durante il quale gli operanti avevano potuto direttamente apprezzare le fattezze del soggetto, anche in occasione della sua presentazione presso l’ufficio.
Il ricorrente aveva dedotto che l’identificazione sarebbe avvenuta in violazione dei principi di garanzia, non essendo stata eseguita la ricognizione. La Corte respinge l’argomento, rilevando che la previsione normativa della ricognizione non esclude la prova per testi ai fini dell’identificazione e che il generico richiamo dei principi di garanzia non vale a censurare la decisione.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo dichiara generico e manifestamente infondato. L’esclusione delle attenuanti generiche era stata fondata su plurimi elementi di segno contrario, rientranti nel novero di quelli previsti dall’art. 133 cod. pen., e considerati preponderanti nell’esercizio del potere discrezionale riservato al giudice di merito. Non rileva, in senso contrario, la negazione della responsabilità da parte dell’imputato, trattandosi dell’esercizio di una facoltà processuale.
I motivi proposti dal secondo ricorrente sono dichiarati inammissibili. Il primo e il secondo prospettavano una diversa ricostruzione del fatto, non consentita in sede di legittimità, senza confrontarsi con la motivazione della Corte territoriale e senza denunciare il travisamento della prova. Gli altri due motivi, relativi alla causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e al trattamento sanzionatorio, sono privi di specificità, limitandosi a richiamare i presupposti della norma e a invocare genericamente una riduzione della pena.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso del secondo imputato, con condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, e rigetta il ricorso del primo, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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