Spese alla parte civile annullate se manca la domanda di rifusione (Cass. pen. Sez. II n. 38772 del 01.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di spese relative all’azione civile nel giudizio di appello, il giudice non può liquidare d’ufficio le spese processuali sopportate dalla parte civile. La domanda di rifusione non deve essere inderogabilmente formulata mediante la nota prevista dall’art. 153 disp. att. cod. proc. pen.: il giudice può pronunciare la condanna quando la parte civile abbia proposto esplicita domanda, anche senza presentare la nota. È invece necessario che la condanna della controparte alla rifusione sia stata richiesta. Restano fermi i principi delle Sezioni Unite n. 35490 del 2009 (Tettamanti) quanto all’obbligo del giudice di appello di confutare specificamente i motivi, in caso di declaratoria di prescrizione con conferma delle statuizioni civili.

Il Fatto

Con sentenza in data 6 febbraio 2025 la Corte di Appello di Reggio Calabria, in riforma della decisione di primo grado del Tribunale di Reggio Calabria, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato per il reato di danneggiamento aggravato, perché estinto per prescrizione, confermando le statuizioni civili, tra cui la liquidazione delle spese in favore della parte civile per il grado di appello.

Il difensore dell’imputato ricorreva per cassazione articolando otto motivi: mancata assunzione di una prova decisiva, erronea valutazione della prova dichiarativa, vizi di motivazione sulla responsabilità, violazione del diritto di difesa, illegittima declaratoria di prescrizione, eccesso di potere del giudice, oltre alla censura sulla liquidazione delle spese processuali alla parte civile, che non era intervenuta nel giudizio di secondo grado.

La Motivazione della Corte

I primi sei motivi sono esaminati congiuntamente perché strettamente connessi e ritenuti inammissibili per assoluta genericità e per carattere reiterativo. Il ricorrente non si confronta con la motivazione della Corte di appello, che riprende legittimamente le considerazioni del primo giudice in ordine all’attendibilità della persona offesa e alla compatibilità tra i documenti delle due dirigenti scolastiche, limitandosi a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio.

Quanto alla dedotta mancata assunzione di una prova decisiva, la Corte rileva che il confronto tra le dirigenti era stato sollecitato ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen. e non dell’art. 495, comma 2, cod. proc. pen.Il motivo, pertanto, non è consentito (richiamata Sez. II n. 884 del 2023, Pasimeni). Nel merito, la Corte di appello aveva comunque motivato sulla non decisività del confronto, ritenendo i documenti perfettamente compatibili.

La censura sulla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa è manifestamente infondata. Le regole dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni dell’offeso, che possono da sole fondare l’affermazione di responsabilità, previa verifica rigorosa di credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca; il riscontro con altri elementi, se l’offeso è costituito parte civile, è “opportuno” e non “necessario” (Sezioni Unite n. 41461 del 2012, Bell’Arte). L’attendibilità della persona offesa è questione di fatto, non rivalutabile in sede di legittimità salvo manifeste contraddizioni.

Il settimo motivo, sulla declaratoria di prescrizione in presenza di richiesta di assoluzione, è dichiarato manifestamente infondato. La Corte di appello, preso atto del decorso del termine e della mancata rinuncia, ha illustrato i motivi dell’insussistenza di cause di esclusione della punibilità ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. e ha confutato specificamente i motivi di appello, in applicazione del principio delle Sezioni Unite n. 35490 del 2009 (Tettamanti).

L’ottavo motivo è fondato. In tema di spese relative all’azione civile, il giudice di appello non può liquidare d’ufficio le spese sopportate dalla parte civile, ma la domanda non deve essere inderogabilmente formulata con la nota ex art. 153 disp. att. cod. proc. pen.: è sufficiente una esplicita richiesta di condanna della controparte alla rifusione (Sez. VI n. 19271 del 2022, Palmeri; Sez. IV n. 2311 del 2018, Grasso). Nel caso di specie, dal verbale di udienza non risulta che la parte civile fosse presente né che avesse chiesto la rifusione delle spese. La sentenza è pertanto annullata senza rinvio limitatamente alla liquidazione delle spese per il grado di appello, che viene eliminata; nel resto il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *