Richiesta di liquidazione al difensore d’ufficio non soggetta al termine dell’art. 598-bis (Cass. pen. Sez. VI n. 29002 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di liquidazione dei compensi presentata dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non è assimilabile alle memorie di replica e non è soggetta al termine di cinque giorni previsto dall’art. 598-bis, comma 1, cod. proc. pen., che regola esclusivamente il contraddittorio cartolare del giudizio di appello. L’art. 83, comma 3-bis, d.P.R. n. 115 del 2002 non prevede alcuna decadenza a carico del difensore che depositi l’istanza dopo la pronuncia che chiude la fase: il referente temporale ivi fissato ha funzione meramente acceleratoria, sicché il giudice conserva la potestas decidendi anche dopo aver deciso nel merito. È pertanto illegittimo il diniego di liquidazione fondato sulla pretesa tardività dell’istanza rispetto al termine dettato per le memorie difensive.
Il Fatto
La Corte di appello di Torino, con pronuncia del 13.01.2026, aveva confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Asti in data 31.10.2024 al ricorrente, per i reati di cui agli artt. 651, 341-bis e 337 cod. pen., riuniti nel vincolo della continuazione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva.
Avverso tale decisione il difensore ha proposto ricorso per cassazione, articolato in sei motivi. La Corte territoriale, in particolare, aveva negato la liquidazione dei compensi in favore del difensore dell’imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato per il giudizio di appello, ritenendo tardiva l’istanza rispetto al termine di cinque giorni liberi fissato dall’art. 598-bis, comma 1, cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione accoglie il ricorso limitatamente al sesto motivo, dichiarando inammissibili i restanti. Sul punto centrale, i giudici di legittimità rilevano che la Corte di appello ha denegato la liquidazione ritenendo tardiva la richiesta rispetto al termine previsto per le memorie di replica. La norma, tuttavia, attiene esclusivamente alla regolamentazione del contraddittorio cartolare nel giudizio di appello, ove i termini sono funzionali al corretto svilupparsi del contraddittorio e allo spazio di valutazione del giudice.
In tale sequenza, tipica del contraddittorio sulla regiudicanda, non si inserisce per struttura e funzione la richiesta di liquidazione dei compensi, che è necessaria per il principio di domanda ed è volta a remunerare il difensore per l’assistenza prestata. La Corte esclude la pertinenza del richiamo alla sentenza Sez. VI n. 10022 del 2025, relativa ai termini delle memorie nel giudizio camerale di legittimità, e dell’art. 153 disp. att. cod. proc. pen., riferito alla liquidazione delle spese in favore della parte civile.
Il tema trova il proprio specifico statuto negli artt. 82 e ss. d.P.R. n. 115 del 2002, che prevedono la liquidazione con decreto, atto autonomo rispetto alla sentenza e indipendente dall’esito della lite. L’art. 83, comma 2, d.P.R. cit. stabilisce che la liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado, mentre il comma 3-bis precisa che il decreto è emesso contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui la richiesta si riferisce. Non è previsto alcun termine perentorio: il referente temporale ha funzione meramente impulsiva o acceleratoria.
La Corte richiama la giurisprudenza civile (Cass. civ. Sez. II n. 22448 del 2019), secondo cui la norma non contempla alcuna decadenza per il difensore che depositi l’istanza dopo la pronuncia che chiude la fase, diversamente dall’art. 71 del medesimo d.P.R., che per l’ausiliario del giudice prevede espressamente la decadenza. La liquidazione, del resto, non incide sul governo delle spese di lite, instaurandosi un rapporto diretto tra difensore e Stato, al quale le parti restano estranee.
Quanto agli altri motivi, la Corte li ritiene inammissibili: il primo propone una diversa lettura delle risultanze probatorie, vietata in sede di legittimità, salvo il travisamento dedotto con specifica indicazione in caso di doppia conforme; il secondo è aspecifico, risultando integrato il requisito ostativo della abitualità ex art. 131-bis, terzo comma, cod. pen.; il terzo è declinato in fatto, essendo provata la presenza di persone estranee alla pubblica amministrazione; il quarto è versato in fatto, essendo la minaccia idonea a coartare la libertà di azione del pubblico ufficiale; il quinto è inammissibile per genericità e difetto devolutivo in ordine alla revoca della sospensione condizionale.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 337 c.p. – Resistenza a un pubblico ufficiale
- Art. 341-bis c.p. – Oltraggio a pubblico ufficiale
- Art. 651 c.p. – Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale
- Art. 153 c.p.p. – Notificazioni e comunicazioni al pubblico ministero
- Art. 598-bis c.p.p. – Decisioni in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti