Furto della carta e codice segreto custodito insieme: colpa grave dell’utilizzatore (ABF Collegio di Roma n. 573 del 22.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di disconoscimento di operazioni di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento che provi l’autenticazione forte dell’operazione mediante lettura del chip della carta originale e corretta digitazione del codice segreto assolve all’onere probatorio impostogli dall’art. 10, comma 1, d. lgs. n. 11/2010. Superato tale prius logico, la valutazione si sposta sulla colpa grave dell’utilizzatore, che l’intermediario deve provare anche per presunzioni. Integra colpa grave la custodia del codice segreto insieme allo strumento di pagamento, desumibile dal brevissimo lasso temporale tra il furto e la prima operazione contestata, non essendo tecnicamente possibile estrarre il PIN dalla carta in tempi rapidi. Il furto con destrezza in luogo aperto al pubblico, privo di indicazioni sulle modalità della sottrazione, non esclude la negligenza grave nella custodia delle proprie cose.

Il Fatto

La parte ricorrente disconosce tre operazioni eseguite da terzi con lo strumento di pagamento sottrattole, per un importo complessivo di Euro 1.500,99, e ne chiede la restituzione. Secondo la ricostruzione offerta, il portafoglio contenente la carta sarebbe stato rubato il 30 luglio 2025, intorno alle ore 18.30, all’interno di un supermercato affollato, mentre la ricorrente faceva la spesa.

La parte riferisce di essersi accorta del furto solo alla cassa e di aver bloccato la carta circa un’ora dopo, a causa della lentezza del sistema digitale dell’intermediario. L’intermediario resiste al ricorso, eccependo la corretta autenticazione delle operazioni e la colpa grave dell’utilizzatore, e in via subordinata chiede l’applicazione della franchigia di legge.

La motivazione del Collegio

Il Collegio muove dalla disciplina applicabile ratione temporis, individuata nel d. lgs. n. 11/2010 come modificato dal d. lgs. n. 218/2017 di recepimento della Direttiva 2015/2366/UE (c.d. PSD 2). Richiama quindi il riparto probatorio dell’art. 10, comma 1: il prestatore deve dimostrare che l’operazione è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito malfunzionamenti. Ai sensi del comma 2, è comunque onere del prestatore provare la frode, il dolo o la colpa grave dell’utente.

Sul piano interpretativo il Collegio richiama la decisione del Collegio di coordinamento n. 22745/2019: la produzione documentale sull’autenticazione non soddisfa di per sé l’onere, occorrendo elementi di fatto sulle modalità esecutive dai quali trarre la prova presuntiva della colpa grave. La prova dell’autenticazione costituisce tuttavia un prius logico rispetto alla valutazione della colpa dell’utente. Ribadisce inoltre, sulla scia del Collegio di coordinamento n. 5304/2013, che la colpa grave richiede una imprudenza straordinaria e inescusabile.

Procedendo nell’ordine indicato, il Collegio verifica l’autenticazione a più fattori. Dalla documentazione informatica risulta che le operazioni sono state eseguite con lettura del chip della carta originale, quale fattore di possesso, e con corretta digitazione del codice segreto, quale fattore di conoscenza. L’intermediario ha dunque assolto l’onere sulla corretta autenticazione.

Passando alla condotta dell’utilizzatore, il Collegio richiama l’orientamento per cui la grave negligenza è ravvisabile quando il furto avvenga in luogo aperto al pubblico senza modalità violente né piano fraudolento sofisticato. Nella specie il furto è avvenuto in un supermercato affollato e la ricorrente non ha offerto indicazioni utili sulle modalità della sottrazione: non ricorre pertanto il furto con destrezza. Le tre operazioni si sono inoltre susseguite tra le 18.40 e le 19.01, pochi minuti dopo il furto delle 18.30. Secondo l’orientamento dei Collegi territoriali (Coll. Roma n. 8848 del 2022), il breve lasso temporale fa presumere la custodia congiunta di carta e codice segreto, elemento indiziario di colpa grave, non essendo tecnicamente possibile estrarre il PIN dalla carta in tempi rapidi.

Il Collegio ritiene dunque provata la condotta gravemente negligente nella custodia dello strumento e del relativo codice e respinge il ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *