Estinzione anticipata cessione del quinto rimborso oneri costi recurring e up front (ABF Collegio di Roma n. 574 del 22.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nell’estinzione anticipata dei contratti di credito ai consumatori, per i contratti anteriori al 25.07.2021 trovano applicazione i criteri elaborati dai Collegi dopo la declaratoria di parziale incostituzionalità dell’art. 11-octies, comma 2, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73. I costi recurring sono rimborsati secondo il criterio di proporzionalità puro, salvo diversa previsione contrattuale. I costi up front, in assenza di una diversa pattuizione, seguono il metodo di riduzione progressiva degli interessi corrispettivi, la cd. curva degli interessi. Le commissioni di distribuzione sono qualificate come costi up front, mentre le commissioni in favore dell’intermediario finanziatore possono essere rimborsate secondo il criterio contrattuale, se ritenuto valido. Non sono riconosciute le spese legali in ragione della serialità del ricorso.

Il Fatto

La parte ricorrente ha chiesto a questo Arbitro il rimborso degli oneri relativi all’estinzione anticipata di un finanziamento con cessione del quinto della pensione, quantificando la propria pretesa in € 1.152,52 ai sensi dell’art. 125-sexies TUB, oltre € 200,00 per spese legali. Il reclamo, presentato in data 28.05.2025, era rimasto senza esito.

L’intermediario ha resistito sostenendo la chiarezza delle condizioni contrattuali e la distinzione tra voci ripetibili e non ripetibili. In particolare, ha qualificato le commissioni di distribuzione come costi di terzi relativi a servizi accessori non obbligatori, quindi estranei al costo totale del credito, richiamando alcune pronunce di merito. Sulle spese legali ha osservato che le Disposizioni ABF non contengono alcuna previsione espressa. Il finanziamento, stipulato in data 05.11.2020 con TAN pari al 4,10%, è stato estinto a gennaio 2025 alla rata n. 49.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha anzitutto individuato la disciplina applicabile. Poiché il contratto è anteriore al 25.07.2021, la controversia è regolata dall’art. 125-sexies del TUB nel testo introdotto dal D.lgs. n. 141/2010, per effetto dell’art. 11-octies, comma 2, del D.L. n. 73/2021, come modificato dall’art. 27 del D.L. n. 104/2023, in vigore dal 10.10.2023.

Su questa base il Collegio ha richiamato l’orientamento condiviso dai Collegi, formatosi dopo la dichiarazione di parziale incostituzionalità del testo originario dell’art. 11-octies. Per i costi recurring vale il criterio di proporzionalità puro, salvo diversa previsione contrattuale; per i costi up front, in mancanza di diversa pattuizione, si applica il metodo della curva degli interessi.

La qualificazione delle singole voci è stata operata richiamando la decisione n. 9052 del 05.04.2021 del Collegio di Roma, resa sulla medesima fattispecie contrattuale. In quella sede è stato ritenuto valido il criterio contrattuale di rimborso delle commissioni in favore dell’intermediario finanziatore, mentre le commissioni di distribuzione sono state qualificate come up front.

Applicando tali criteri al piano di ammortamento, il Collegio ha calcolato il rimborso: alla curva degli interessi corrisponde il 37,11% delle voci, alla proporzione lineare il 59,17%. Il risultato non coincide con la pretesa della parte ricorrente, che invocava la restituzione integrale secondo il criterio pro rata temporis. Il Collegio ha quindi disposto il pagamento di € 408,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo, respingendo il resto.

Le spese legali non sono state riconosciute in ragione della serialità del ricorso. All’intermediario è stato inoltre imposto il contributo di € 200,00 alle spese della procedura e il rimborso di € 20,00 alla parte ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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