Estinzione anticipata cessione del quinto e rimborso costi non maturati (ABF Collegio di Bari n. 5737 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente, il consumatore ha diritto alla restituzione pro quota dei costi non maturati in ragione della minor durata del rapporto, ai sensi dell’art. 125-sexies TUB nel testo originario, interpretato conformemente alla sentenza CGUE 11 settembre 2019, C-383/18 (Lexitor). Il diritto alla riduzione del costo totale del credito comprende tutti gli oneri posti a carico del consumatore, compresi i costi up front, senza che vi osti la pronuncia CGUE 9 febbraio 2023, C-555/21, resa in materia di credito immobiliare. Il conteggio estintivo privo di sottoscrizione del cliente e di riferimento all’oggetto di una rinuncia non ha efficacia liberatoria né preclusiva del ricorso. La penale di estinzione pattuita entro le soglie di legge resta dovuta, salvo prova contraria del consumatore.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un prestito con cessione del quinto stipulato in data 27 agosto 2020, estingue anticipatamente il finanziamento a seguito di conteggio estintivo rilasciato dall’intermediario il 7 ottobre 2024, con chiusura al 31/10/2024. Lamenta il diniego della riduzione pro quota dei costi corrisposti in unica soluzione e non maturati.
Insoddisfatto dell’esito del reclamo, chiede all’Arbitro la restituzione degli oneri commissionali per complessivi € 1.021,93, oltre interessi legali, e la ripetizione integrale della penale di estinzione pari a € 179,10; in subordine invoca il criterio della curva degli interessi. Domanda inoltre la retrocessione delle rate versate in eccedenza e la refusione delle spese di assistenza professionale. L’intermediario eccepisce l’avvenuta rinuncia implicita nel pagamento del saldo e richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022 a sostegno del proprio affidamento.
La motivazione del Collegio
Il Collegio respinge l’eccezione di efficacia liberatoria del conteggio estintivo. Sul punto richiama il proprio orientamento secondo cui l’effetto preclusivo di quietanze e atti rinunciativi presuppone un preciso riferimento all’oggetto della rinuncia, nella determinazione quantitativa e causale delle voci non rimborsate, e una volontà espressa di abdicare alla pretesa restitutoria (cfr. ABF Coll. Coord., Dec. n. 8827/2017; Coll. Napoli, Dec. n. 16541/2020). Nel caso concreto il rendiconto è privo di sottoscrizione del cliente e di ogni riferimento a una rinuncia: si tratta di un mero documento ricognitivo del predisponente.
Nel merito, per i contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021, il Collegio applica l’art. 125-sexies TUB nella formulazione originaria, come interpretato dalla sentenza Lexitor, in linea con l’art. 27 del d.l. 10 agosto 2023, n. 104. La pronuncia CGUE C-555/21 non contraddice tale lettura, avendo la Corte evidenziato le specificità del credito immobiliare residenziale.
Quanto alle singole voci, le spese di istruttoria di € 550,00 remunerano prestazioni a maturazione progressiva — raccolta e archiviazione documentale, notificazione degli atti — e sono pertanto qualificate recurring, con rimborso in proporzione lineare al periodo non usufruito. I costi di intermediazione di € 1.177,20, dovuti per prestazioni a maturazione istantanea, sono rimborsabili secondo il criterio della proporzionalità relativa, ossia la curva degli interessi, in mancanza di valida previsione pattizia. Il Collegio quantifica il rimborso in € 788,00, calcolato su 71 rate residue delle 120 originarie, oltre interessi legali dalla data del reclamo.
È invece rigettata la domanda di restituzione della penale di estinzione: l’importo rimborsato in anticipo, al netto della riduzione del costo totale del credito, supera la soglia di € 10.000,00 prevista dall’art. 125-sexies, comma 3, TUB, sicché l’indennizzo è legittimo (cfr. ABF Coll. Coord., Dec. n. 11679/2021). La richiesta di retrocessione delle rate in eccedenza è respinta per difetto di prova ex art. 2697 cod. civ.. Le spese di assistenza professionale non sono riconosciute, non emergendo la necessità obiettiva del professionista in una controversia seriale e priva di complessità.
Nota della Redazione
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