Accertamenti bancari sui liberi professionisti: versamenti sempre presunti, prelievi solo per imprese (Cass. civ. Sez. 5 n. 129 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la presunzione legale di maggior reddito desumibile dalle risultanze dei conti correnti bancari ex art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973 non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dal successivo art. 38. All’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, le operazioni di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento mantengono tale valore nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l’efficacia dimostrando che le somme sono già incluse nel reddito imponibile o sono irrilevanti. L’autorizzazione all’indagine bancaria ex art. 32, comma 7, d.P.R. n. 600/1973 ha funzione organizzativa interna: la sua mancata allegazione non determina l’illegittimità dell’avviso, che deriva solo dalla materiale assenza dell’atto e da un concreto pregiudizio per il contribuente. La delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento è delega di firma, non di funzioni, e non richiede indicazione nominativa né termine di validità.
Il Fatto
All’esito di una verifica fiscale, l’Agenzia delle Entrate notificava a un avvocato tre avvisi di accertamento per maggiori redditi non dichiarati negli anni 2012-2014 ai fini Irpef, Iva e Irap, fondati essenzialmente su accertamenti bancari, oltre a un atto di contestazione di sanzioni. Il contribuente impugnava gli atti dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che accoglieva solo parzialmente il ricorso. L’appello del contribuente veniva parimenti accolto solo in parte dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che annullava integralmente la pretesa Irap ma confermava il resto. Avverso la decisione d’appello il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente rilevato profili di inammissibilità del ricorso per la mescolanza e sovrapposizione di motivi eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., non essendo consentita la prospettazione della medesima questione sotto profili incompatibili, quali la violazione di legge e il vizio di motivazione.
Nel merito, il primo motivo è stato respinto perché, in tema di accertamenti bancari sui liberi professionisti, la presunzione legale resta invariata per i versamenti sui conti correnti: all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014 è venuta meno solo l’equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale per i prelevamenti. Il contribuente, che non aveva fornito giustificazione analitica dei versamenti, non poteva invocare la declaratoria di illegittimità costituzionale per sottrarsi alla presunzione.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso che si fosse proceduto nelle forme dell’accertamento induttivo puro: la verifica aveva preso le mosse dalle scritture contabili e le rettifiche erano fondate sulla presunzione legale delle movimentazioni bancarie non giustificate, non su presunzioni semplici. Riguardo al terzo motivo, relativo alla presunta mancata autorizzazione alle indagini bancarie, la Corte ha chiarito che l’autorizzazione ex art. 32, comma 7, d.P.R. n. 600/1973 ha funzione organizzativa incidente sui rapporti tra uffici: l’illegittimità dell’avviso può derivare solo dalla materiale assenza dell’autorizzazione e sempre che ne sia derivato un concreto pregiudizio per il contribuente, nella specie non dimostrato e non contestato con querela di falso.
Sul quarto motivo, la Corte ha ribadito che la delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento conferita dal dirigente ex art. 42, comma 1, d.P.R. n. 600/1973 è delega di firma e non di funzioni, con conseguente inapplicabilità della disciplina della delega di funzioni di cui all’art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001: è sufficiente l’individuazione della qualifica del delegato, verificabile ex post anche mediante ordini di servizio. Il quinto motivo, concernente il mancato scorporo dell’Iva, è stato reputato infondato poiché il contribuente non aveva provato l’avvenuta deduzione della questione nei gradi di merito né l’effettivo versamento dell’imposta. Il sesto motivo, sulla pretesa obiettiva incertezza normativa idonea a escludere le sanzioni, è stato infine dichiarato inammissibile per genericità, non avendo il ricorrente indicato quale incertezza intendesse riferire né come avesse provato l’errore incolpevole.
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Nota della Redazione
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