Chargeback e frode del merchant: nessun rimborso senza previsione contrattuale (ABF Collegio di Milano n. 5169 del 05.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di servizi di pagamento, la procedura di chargeback non costituisce esecuzione di un diritto riconosciuto dalla normativa europea, ma una forma di tutela invocabile soltanto in presenza di specifici accordi contrattuali che regolano i rapporti tra prestatore di servizi di pagamento, esercente e circuito della carta. Il prestatore è infatti estraneo al rapporto contrattuale tra cliente e beneficiario del pagamento e risponde unicamente dell’esecuzione degli ordini autorizzati dall’utilizzatore, ai sensi dell’art. 17, comma 1, d. lgs. n. 11/2010. Ne consegue che la banca emittente non è tenuta a rimborsare l’operazione quando manchi una previsione pattizia di chargeback e la contestazione riguardi un vizio del consenso o un comportamento doloso dell’esercente.

Il Fatto

La ricorrente aveva effettuato, tramite carta di debito, un pagamento di € 586,72 presso un esercente a Nairobi per l’acquisto di souvenir. Secondo la prospettazione, il prezzo pattuito oralmente era di circa € 58,00 e l’esercente aveva digitato sul terminale un importo dieci volte superiore, approfittando della confusione tra scellini kenioti ed euro. La cliente aveva chiesto all’intermediario l’attivazione della procedura di chargeback, denunciando il dolo del venditore, ma la banca aveva negato il rimborso.

Lamentando la violazione dei doveri di diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, cod. civ. e valorizzando il riaccredito provvisorio inizialmente operato, la ricorrente adiva l’Arbitro per ottenere la restituzione della somma. L’intermediario eccepiva l’inapplicabilità della disciplina sui servizi di pagamento e l’assenza di qualsiasi previsione contrattuale che imponesse il chargeback.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo applicabile, individuandolo nel d. lgs. n. 11/2010, come modificato dal d. lgs. n. 218/2017 di recepimento della direttiva 2015/2366/UE. La disciplina impone al prestatore di eseguire gli ordini appositamente autorizzati dall’utilizzatore, sicché i profili di responsabilità attengono all’inadempimento o all’inesatto adempimento di tale obbligo.

Da qui la conseguenza centrale: una volta autorizzato e trasmesso regolarmente, l’ordine impartito dal cliente è irrevocabile, salve le eccezioni previste dall’art. 17, comma 1, d. lgs. n. 11/2010. Il prestatore di servizi di pagamento resta estraneo al rapporto tra cliente e fornitore di beni o servizi.

Il Collegio afferma quindi che il chargeback non costituisce esecuzione di un diritto derivante dalla normativa europea trasposta, ma una tutela invocabile solo in presenza di specifici accordi che regolano i rapporti tra prestatore, venditori e circuito. Sul punto richiama il principio già espresso dal Coll. Coord., dec. n. 1259/2014, applicabile anche nella versione attuale della norma, e la dec. n. 3299/2012 sulla validità di tali accordi.

Nel caso concreto, l’intermediario aveva prodotto solo i fogli informativi di conto corrente e carta di debito, privi di alcuna previsione pattizia di chargeback. La ricorrente, sulla quale grava l’onere ex art. 2967 cod. civ., non aveva prodotto le condizioni generali di contratto idonee a dimostrare il contrario. L’allegazione dell’intermediario sull’inesistenza dell’obbligo contrattuale non risultava specificamente contestata.

Il Collegio esclude infine che le condotte dolose del venditore possano fondare un obbligo di protezione della banca, trattandosi di vicende estranee al rapporto con l’intermediario. Il ricorso è pertanto respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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