Accesso ai dati personali e documentazione bancaria (ABF Collegio di Roma n. 1336 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’Arbitro Bancario Finanziario non è competente a decidere sulle domande che si fondino esclusivamente sull’allegata violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, salvo che tale violazione sia direttamente connessa alla prestazione di servizi bancari o finanziari rientranti nel perimetro della propria competenza per materia. Sono parimenti inammissibili le domande dirette all’adozione di decisioni costitutive o sanzionatorie, estranee alle attribuzioni dell’Arbitro. Il soggetto che, dopo la cessazione della carica di legale rappresentante, chieda la documentazione relativa al conto corrente intestato alla società e agli strumenti di pagamento a questo collegati difetta di legittimazione attiva, non rientrando nel novero dei soggetti legittimati all’accesso ai sensi dell’art. 119, co. 4 TUB. Il titolare di una carta di debito aziendale ha invece diritto alle informazioni sulle singole operazioni di pagamento, ma la banca non risponde di negligente gestione quando abbia dato corso alle richieste di revoca solo su indicazione della società richiedente.
Il Fatto
Il ricorrente, già legale rappresentante di una società, aveva ricevuto dalla banca una comunicazione di conferma dell’emissione di una nuova carta di debito a sé intestata e collegata a un conto corrente societario. Cessato il ruolo di rappresentante legale, egli aveva contestato la permanenza in uso dello strumento, chiedendo chiarimenti e la documentazione relativa alle operazioni eseguite con la carta e alle movimentazioni del conto societario.
Insoddisfatto dei riscontri, ritenuti parziali e contraddittori, il ricorrente ha adito l’Arbitro lamentando la violazione dell’art. 15 GDPR, il difetto di trasparenza e correttezza ai sensi dell’art. 117 TUB, il possibile utilizzo improprio della carta e la mancata risposta nei termini. La banca ha eccepito la carenza di legittimazione attiva in ordine alla documentazione societaria, sostenendo di aver comunicato le informazioni sulle singole operazioni di pagamento.
La motivazione del Collegio
Il Collegio affronta in via preliminare la questione della competenza per materia. Le domande fondate specificamente sull’allegata violazione del diritto di accesso ai dati personali ai sensi del GDPR sono dichiarate inammissibili. L’Arbitro, secondo il proprio consolidato orientamento, non è competente sulle questioni prettamente attinenti alla corretta applicazione della normativa sulla tutela dei dati personali in quanto tale, salvi i casi in cui la violazione sia direttamente connessa alla prestazione di servizi bancari rientranti nel perimetro della propria competenza.
Sono parimenti inammissibili le domande dirette all’adozione di decisioni costitutive o sanzionatorie, che esorbitano dalle attribuzioni dell’Arbitro come definite dalla legge.
Nel merito, il Collegio ritiene fondata l’eccezione di carenza di legittimazione attiva relativa alla richiesta di copia della documentazione del conto corrente societario e degli strumenti a questo collegati, per il periodo successivo alla cessazione della carica. La richiesta ha ad oggetto informazioni relative a un rapporto intestato a un soggetto terzo, rispetto al quale l’istante non ha più poteri di rappresentanza legale e non rientra tra i soggetti legittimati all’accesso ai sensi dell’art. 119, co. 4 TUB.
Quanto al distinto profilo della gestione del rapporto della carta, il Collegio rileva che questa era stata emessa su richiesta della società e a valere su un conto societario, potendo essere intestata, in base alle clausole contrattuali, anche a soggetti diversi dai rappresentanti legali. Emergeva inoltre che la società aveva comunicato per iscritto il venir meno dell’autorizzazione all’utilizzo della carta solo in data 27.2.2025, e la banca aveva estinto il contratto a seguito di quella richiesta. La banca aveva poi comunicato il dettaglio delle singole operazioni di pagamento eseguite nel periodo di interesse, in ottemperanza alle clausole contrattuali.
Non risultavano pertanto, nei limiti della sommaria istruttoria esperibile, elementi di specifica negligenza imputabile alla resistente. Anche la domanda di risarcimento dei danni è respinta, per il mancato accertamento di condotte illegittime e per l’assoluta genericità della pretesa. Il ricorso è quindi respinto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.