Temu e Digital Services Act: chi risponde dei prodotti illegali?

La Commissione europea ha accettato il piano d’azione con cui Temu deve rimediare alla violazione del Digital Services Act (DSA) per cui era stata multata di 200 milioni di euro. Il piano riguarda il modo in cui la piattaforma valuta i rischi di prodotti illegali. Resta la domanda di chi compra: chi risponde dei prodotti illegali o pericolosi?

Cosa ha deciso la Commissione europea su Temu?

Ha accettato il piano con cui Temu si impegna a correggere la violazione accertata a maggio. Lo ha reso noto il 26 ottobre 2026. Il piano d’azione era stato presentato da Temu ad agosto.

Il piano riguarda uno degli obblighi del regolamento (UE) 2022/2065: valutare il rischio che sul suo marketplace, cioè lo spazio in cui venditori terzi offrono i propri prodotti, circolino prodotti illegali. Le misure sono cinque. Temu si impegna a:

  • svolgere una valutazione del rischio costruita sul proprio servizio, con informazioni affidabili e aggiornate;
  • usare indicatori affidabili per misurare se le misure adottate riducono davvero la diffusione di contenuti illegali;
  • esaminare i limiti del proprio sistema di moderazione, cioè dei controlli automatici e manuali con cui individua gli annunci illegali;
  • analizzare come i sistemi di raccomandazione, che scelgono quali prodotti mostrare a ciascun utente, possono amplificare la diffusione di prodotti illegali;
  • esaminare le manipolazioni intenzionali del servizio, compreso l’uso delle sue funzioni da parte dei venditori per diffondere annunci illegali.

Prima di decidere, la Commissione ha sentito il Comitato europeo per i servizi digitali, l’organo consultivo previsto dal regolamento. Il 24 settembre il Comitato ha giudicato le misure in parte adeguate, ma il piano troppo poco dettagliato per capire se rimedia davvero alla violazione. La Commissione ha quindi precisato i requisiti e vigilerà sui punti segnalati dal Comitato.

Ora Temu ha quattro mesi per attuare il piano. Deve anche svolgere una valutazione intermedia del rischio che copra un periodo di sei mesi, fino al 30 novembre 2026. Le misure passeranno poi al vaglio di una revisione esterna e indipendente, con relazione alla Commissione entro quattro mesi dall’attuazione.

Perché Temu è stata multata di 200 milioni?

Perché la sua valutazione dei rischi del 2024 non rispettava il regolamento. Il 28 maggio 2026 la Commissione ha inflitto a Temu una sanzione di 200 milioni di euro. Ha accertato che la piattaforma non aveva individuato, analizzato e valutato con diligenza il rischio che sul servizio si vendessero prodotti illegali, con danni per i consumatori dell’Unione.

Secondo la Commissione, la valutazione del 2024 aveva tre difetti:

  • si basava su informazioni generali sul commercio elettronico, non su dati specifici del servizio di Temu;
  • sottostimava molto la frequenza con cui i consumatori incontrano prodotti illegali: negli acquisti di prova svolti per conto della Commissione da un organismo indipendente, una percentuale molto alta dei caricabatterie non ha superato i test di sicurezza di base, e una percentuale alta dei giocattoli per la prima infanzia presentava rischi medi o alti, per sostanze chimiche oltre i limiti di legge o per parti staccabili che possono causare soffocamento;
  • non valutava come la progettazione del servizio, compresi i sistemi di raccomandazione e i programmi di promozione affidati a influencer affiliati, potesse amplificare la diffusione di prodotti illegali.

La sanzione tiene conto della natura, della gravità e della durata della violazione. Ha definito particolarmente grave non valutare correttamente i rischi, perché la valutazione dei rischi è uno dei pilastri del regolamento. Il massimo previsto è il 6% del fatturato mondiale annuo dell’esercizio precedente (art. 74 del DSA).

Il procedimento era stato aperto il 31 ottobre 2024 e a luglio 2025 la Commissione aveva adottato le constatazioni preliminari, cioè la prima indicazione formale di una possibile violazione. Il procedimento toccava anche altri temi, come la progettazione che può creare dipendenza e l’accesso dei ricercatori ai dati (sul tema: Chi prova che la piattaforma è sicura). La decisione di maggio riguarda solo i rischi legati ai prodotti illegali.

Che cos’è il Digital Services Act e perché si applica a Temu?

È il regolamento europeo sui servizi digitali, e a Temu si applica nella versione più severa, quella per le piattaforme molto grandi. Il regolamento disciplina i servizi intermediari online, cioè quelli che trasmettono o ospitano informazioni fornite da altri, comprese le piattaforme su cui i consumatori comprano da venditori terzi.

Le piattaforme con almeno 45 milioni di utenti attivi al mese nell’Unione sono designate «piattaforme online di dimensioni molto grandi» e hanno obblighi in più (art. 33). Temu è stata designata il 31 maggio 2024, dopo aver dichiarato più di 45 milioni di utenti mensili nell’Unione. A settembre 2024 ne dichiarava 92 milioni.

Due di questi obblighi sono al centro del caso:

  • individuare, analizzare e valutare con diligenza i rischi sistemici, cioè quelli che derivano dalla progettazione, dal funzionamento e dall’uso del servizio, compresi i suoi algoritmi: tra questi rischi c’è la diffusione di contenuti illegali, e la valutazione va fatta almeno una volta l’anno e in modo specifico per il servizio (art. 34);
  • adottare misure ragionevoli, proporzionate ed efficaci per attenuare quei rischi (art. 35).

Per il regolamento un prodotto illegale in vendita è un «contenuto illegale». La definizione comprende qualsiasi informazione non conforme al diritto dell’Unione o di uno Stato membro, anche quando riguarda la vendita di prodotti (art. 3, lett. h). Per questo il rischio di annunci illegali rientra nella valutazione dell’art. 34.

Temu può essere bloccata se il piano non funziona?

Solo come ultima risorsa, e a condizioni molto strette. Il piano d’azione è lo strumento previsto dall’art. 75 del regolamento. Quando accerta che una piattaforma molto grande ha violato questi obblighi, la Commissione le chiede un piano con le misure necessarie a porre fine alla violazione, compreso l’impegno a una revisione indipendente. A Temu la decisione di maggio aveva dato tempo fino al 28 agosto 2026.

Se l’attuazione si rivela insufficiente, o se Temu non trasmette la relazione di revisione e gli aggiornamenti richiesti, il regolamento indica in particolare due strumenti:

  • le penalità di mora, cioè somme che maturano ogni giorno finché la piattaforma non si adegua, fino al 5% del reddito medio giornaliero o del fatturato mondiale giornaliero dell’esercizio precedente (art. 76);
  • la richiesta di restringere l’accesso al servizio (art. 82).

La restrizione non la decide la Commissione. Può chiederla al coordinatore dei servizi digitali del Paese in cui la piattaforma è stabilita, cioè all’autorità nazionale che vigila sul regolamento. Il coordinatore deve poi rivolgersi a un giudice (art. 51, par. 3). Le condizioni sono rigorose: gli altri poteri devono essere esauriti, la violazione deve persistere e causare un danno grave, e l’art. 51 richiede anche un reato grave che minacci la vita o la sicurezza delle persone. La restrizione dura quattro settimane, prorogabili con l’autorizzazione del giudice.

Temu risponde dei prodotti illegali venduti da altri?

Non come regola generale. Chi ospita contenuti di altri non ne risponde se non sa che sono illegali, oppure se li rimuove subito quando lo scopre. Per le domande di risarcimento, l’esenzione cade anche se è consapevole di fatti che rendono evidente l’illegalità (art. 6, par. 1).

L’esenzione ha però un limite che riguarda proprio i marketplace. Non vale, per la responsabilità prevista dalle norme a tutela dei consumatori, quando la piattaforma presenta il prodotto o gestisce l’acquisto in modo da far credere al consumatore medio che a fornirlo sia la piattaforma stessa, o un venditore che agisce sotto il suo controllo (art. 6, par. 3). Conta quindi come la piattaforma si presenta, non solo chi è il venditore formale.

La decisione di maggio non riguarda questo profilo. Sanziona la valutazione dei rischi dell’intero servizio, non la vendita di singoli prodotti.

Per i danni causati da un prodotto difettoso vale oggi il Codice del consumo. Risponde il produttore (art. 114 Cod. consumo). Se il produttore non è individuato, risponde il fornitore che ha distribuito il prodotto, se entro tre mesi dalla richiesta non comunica chi è il produttore o chi gli ha fornito il bene (art. 116 Cod. consumo). La norma non dice se un marketplace che non vende in proprio sia un fornitore.

La direttiva (UE) 2024/2853 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi affronta il punto in modo esplicito. Gli Stati devono recepirla entro il 9 dicembre 2026, e si applica ai prodotti immessi sul mercato dopo quella data (art. 2 e art. 22). Se non si trova un operatore economico responsabile stabilito nell’Unione, come il fabbricante o l’importatore, risponde il distributore che, su richiesta del danneggiato, non indica entro un mese un operatore stabilito nell’Unione o chi gli ha fornito il prodotto. La stessa regola vale per la piattaforma online, alle condizioni dell’art. 6, par. 3, del DSA (art. 8).

Cosa può fare chi ha comprato un prodotto illegale o pericoloso?

Può rivolgersi alla piattaforma, all’autorità di vigilanza, al venditore e al produttore. Gli strumenti principali sono questi:

  • segnalare l’annuncio alla piattaforma, che deve offrire un meccanismo di segnalazione facile da trovare e da usare (art. 16 del DSA);
  • ricevere un avviso: se la piattaforma scopre che un prodotto venduto era illegale, deve informare chi lo ha comprato nei sei mesi prima della scoperta, se ne ha i recapiti, indicando l’illegalità, l’identità del venditore e i mezzi di ricorso (art. 32 del DSA);
  • presentare un reclamo al coordinatore dei servizi digitali del proprio Paese, che in Italia è l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, AGCOM (art. 53 del DSA; art. 15 del decreto-legge n. 123/2023);
  • chiedere al venditore la riparazione o la sostituzione, oppure la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, se il bene non era conforme al contratto già alla consegna e il difetto si manifesta entro due anni (art. 133 e art. 135-bis Cod. consumo);
  • chiedere al produttore il risarcimento del danno causato da un prodotto difettoso: chi agisce deve provare il difetto, il danno e il nesso tra difetto e danno, non tra prodotto e danno (art. 120 Cod. consumo; Cass. civ. Sez. III n. 8139/2024).

Che cosa insegna la notizia?

Che il DSA guarda prima al metodo con cui la piattaforma conosce i propri rischi, e solo dopo ai singoli prodotti. Fin qui il fatto. Quella che segue è un’interpretazione.

La multa e il piano non riguardano un caricabatterie o un giocattolo. Riguardano il modo in cui Temu misura e riduce il rischio che ne circolino di illegali. È la logica del regolamento per le piattaforme più grandi: obblighi di metodo, verificati dalla Commissione. Il piano andrà giudicato sui dati, a partire dalla valutazione intermedia fino al 30 novembre 2026 e dalla revisione indipendente.

I documenti della Commissione non dimostrano due cose. Non dicono quanti prodotti illegali restino oggi su Temu. Non dicono se il piano li ridurrà: il Comitato europeo lo ha giudicato poco dettagliato, e la Commissione ha dovuto precisarne i requisiti.

Per chi compra, la notizia cambia poco nell’immediato. Il DSA non trasforma la piattaforma nel venditore: conta come si presenta al consumatore. Il criterio non è nuovo. La Cassazione fa rispondere come il produttore il fornitore il cui nome coincide con il marchio apposto sul prodotto, perché si presenta come produttore (Cass. civ. Sez. III n. 32673/2025). Fino all’applicazione della nuova direttiva, però, la posizione dei marketplace nella responsabilità per prodotti difettosi resta incerta.

Sul piano pratico, per chi compra online:

  • il primo interlocutore resta il venditore, con la garanzia legale, e per il danno da prodotto difettoso il produttore;
  • per i prodotti immessi sul mercato dopo il 9 dicembre 2026, una volta recepita la direttiva 2024/2853, anche la piattaforma potrà essere chiamata a rispondere, alle condizioni viste sopra.

Fonti

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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