Gara pubblica, certificazioni tecniche ultra-triennali e principio del risultato (TAR Marche n. 305 del 22.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nella valutazione delle caratteristiche tecniche preferenziali di un prodotto offerto in gara, la circostanza che la certificazione allegata sia anteriore di oltre trentasei mesi alla presentazione dell’offerta non determina di per sé l’azzeramento del punteggio, ove il parametro richiesto derivi da rapporti di prova previsti da una norma tecnica necessaria per ottenere la certificazione del prodotto. In tal caso la lex specialis consente al concorrente di indicare il valore risultante dalla documentazione già sottoposta a valutazione da parte di un ente terzo. L’interpretazione degli atti di gara deve privilegiare la correttezza sostanziale del procedimento rispetto al dato puramente formale, in applicazione del principio del risultato, immanente nel sistema e oggi esplicitato dal nuovo codice dei contratti pubblici. È ammissibile la relazione chiarificatrice postuma del Presidente della Commissione, che non integra i verbali ma esplicita le ragioni del modo di procedere della stazione appaltante.
Il Fatto
La società ricorrente, collocatasi al secondo posto nella graduatoria del lotto n. 7 di una procedura aperta per la fornitura di guanti chirurgici, impugna l’aggiudicazione disposta in favore della società controinteressata. Con un precedente ricorso, definito con sentenza di rigetto della domanda impugnatoria e di accoglimento dell’istanza di accesso ex art. 116, comma 2, cod. proc. amm., la stessa ricorrente aveva già contestato la medesima aggiudicazione.
Dopo la consegna della documentazione integrale e non oscurata, la ricorrente propone il nuovo gravame, deducendo l’erronea attribuzione dei punteggi in relazione a due caratteristiche tecniche preferenziali, dimostrate dall’aggiudicataria con certificazioni anteriori di oltre trentasei mesi rispetto al termine di presentazione delle offerte. La controinteressata resiste e propone ricorso incidentale, contestando a sua volta i punteggi riconosciuti alla ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina prioritariamente il ricorso principale e ne rileva l’infondatezza. I due motivi, volti a contestare il medesimo profilo, sono trattati congiuntamente: l’indebita assegnazione di punteggio in corrispondenza di caratteristiche preferenziali comprovate da certificati risalenti a oltre trentasei mesi.
Nelle more del giudizio è intervenuta la sentenza della Terza Sezione del Consiglio di Stato n. 9812 del 15 novembre 2023, che ha respinto l’appello avverso la precedente pronuncia sul medesimo lotto. Da essa il Tribunale mutua il principio secondo cui il contrasto tra il dato formale del pedissequo rispetto del disciplinare e il dato sostanziale dell’idoneità dei prodotti offerti va risolto alla luce del principio del risultato, già immanente nel sistema e reso esplicito dall’art. 1 del d.lgs. n. 36/2023. La forma è mezzo e non fine della disciplina.
Il Collegio richiama inoltre l’orientamento che ammette la relazione postuma del Presidente della Commissione quale apporto chiarificatore, non integrazione dei verbali. Su questa base ricostruisce l’operato della Commissione: l’art. 1.5 del Capitolato tecnico prevede che, ove il parametro derivi da rapporti di prova imposti da una norma tecnica per ottenere la certificazione del prodotto, è sufficiente che il concorrente indichi il valore risultante dalla documentazione già valutata da un ente terzo.
In applicazione di tale clausola e del Regolamento (UE) 2017/745 sui dispositivi medici, la Commissione ha ritenuto ammissibili i prodotti coperti da certificazione le cui evidenze pre-cliniche e di biocompatibilità restano valide fino a una nuova versione del dispositivo. Analogo ragionamento vale per i certificati sull’indice di permeabilità, riferiti a un dispositivo munito di certificazione ai sensi del Regolamento UE 2016/425 sui DPI.
Il Collegio condivide tale percorso, conforme alla disciplina di gara e alla normativa richiamata, e coerente con la prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali affermata dal Consiglio di Stato. Il ricorso principale è respinto, con esso l’istanza risarcitoria; il ricorso incidentale è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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