La garanzia per il visto di conformità copre l’errore nella comunicazione della cessione del credito (Arbitro Assicurativo n. 868 del 07.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’errore materiale commesso dal professionista nella compilazione della comunicazione telematica di opzione per la cessione del credito d’imposta, quando tale adempimento costituisca l’atto conclusivo dell’incarico professionale, rientra nell’ambito della garanzia assicurativa RC professionale estesa all’attività di apposizione del visto di conformità ex art. 35 d.lgs. n. 241/1997. L’attività certificativa e quella di trasmissione della comunicazione sono segmenti di un procedimento tributario unitario ex art. 121 d.l. n. 34/2020 conv. in l. n. 77/2020, funzionalmente inscindibili. La clausola di esclusione per attività inerenti a finanziamenti, agevolazioni, sovvenzioni e contributi non opera per l’errore commesso nell’adempimento fiscale necessario al perfezionamento dell’operazione, ove non sia in discussione la spettanza del beneficio.

Il Fatto

Una professionista, esercente la professione di commercialista, aveva stipulato una polizza per la responsabilità civile professionale comprensiva di una garanzia accessoria per l’attività di apposizione del visto di conformità ex art. 35 d.lgs. n. 241/1997. Ricevuto l’incarico da un condominio per la cessione del credito d’imposta nell’ambito della procedura dell’ecobonus, aveva erroneamente indicato nel modello trasmesso all’Agenzia delle Entrate il condominio, anziché l’impresa esecutrice, quale cessionario del credito, impedendo il perfezionamento della cessione.

A seguito della diffida, la professionista aveva denunciato il sinistro e corrisposto al condominio la somma di euro 4.455,68 a titolo di risarcimento e di euro 2.188,00 per spese legali. Ricevuto il diniego di indennizzo dell’impresa, che invocava la clausola di esclusione per le prestazioni inerenti ad agevolazioni fiscali, la ricorrente adiva l’Arbitro Assicurativo chiedendo la condanna al pagamento dell’importo complessivo di euro 6.643,68.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente osservato che la verifica della legittimità del diniego costituisce antecedente logico della decisione sulla domanda di pagamento, non essendo l’Arbitro titolare di potestà sanzionatoria nei confronti delle imprese.

Nel merito, la questione verteva sulla qualificazione del rischio realizzatosi: se riconducibile all’attività garantita di apposizione del visto di conformità ovvero alla clausola di esclusione per attività inerenti a finanziamenti, agevolazioni, sovvenzioni e contributi. Il Collegio ha adottato un’interpretazione sistematica delle pattuizioni contrattuali ai sensi degli artt. 1362 e ss. cod. civ., valorizzando il principio di conservazione del contratto ex art. 1367 cod. civ.

La disciplina di cui all’art. 121 d.l. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020 configura il rilascio del visto e la comunicazione dell’opzione come segmenti di un procedimento tributario unitario, nel quale il professionista è chiamato anche ad eseguire gli adempimenti telematici necessari affinché l’opzione produca effetti. La natura di mera regola organizzativa dell’identità soggettiva tra professionista e trasmittente non è decisiva, risultando le attività strettamente coordinate e funzionalmente inscindibili.

L’errore materiale commesso nella compilazione della comunicazione, atto conclusivo dell’incarico, non può essere qualificato come attività distinta e autonoma, né ricondotto alla clausola di esclusione, che concerne la consulenza per l’accesso ai benefici pubblici. Una diversa lettura priverebbe la garanzia aggiuntiva della sua utilità economico-sociale. Accolto il ricorso, l’impresa è stata condannata al pagamento dell’indennizzo di euro 6.643,68, oltre interessi dal reclamo al soddisfo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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