Le decisioni delle associazioni agrarie sono soggette al vaglio del giudice amministrativo (TAR Trentino-Alto Adige n. 206 del 15.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le associazioni agrarie disciplinate dalla legge provinciale n. 2/1959 sono qualificate come comunità private di interesse pubblico: la natura privatistica del soggetto non sottrae i loro atti alla giurisdizione amministrativa, che si determina in base al petitum sostanziale e alla posizione giuridica azionata. Il socio che impugna il diniego opposto dalla Provincia alla propria istanza di controllo lamenta la lesione di un interesse legittimo al corretto esercizio della funzione di vigilanza, sindacabile dal giudice amministrativo. È illegittimo il provvedimento dell’amministrazione che dichiari inammissibile per difetto di legittimazione la doglianza del socio non presente alla votazione assembleare. La previsione statutaria che riserva l’impugnazione alla minoranza dissenziente va letta in coordinamento con l’art. 1109 cod. civ., applicabile in via sussidiaria, che computa nel novero degli assenti anche chi non ha partecipato alla delibera.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una quota di una associazione agraria della provincia di Bolzano, ha impugnato davanti al TAR la delibera con cui la Giunta provinciale aveva respinto come inammissibile la sua istanza di controllo sulla delibera dell’assemblea dei soci. L’amministrazione riteneva che, non avendo partecipato alla votazione, egli non potesse essere annoverato tra i componenti della minoranza dissenziente legittimati all’impugnazione.
Nel giudizio resistevano la Provincia e l’associazione. Entrambe eccepivano in via pregiudiziale il difetto di interesse al ricorso e, soprattutto, il difetto di giurisdizione, sostenendo la natura prettamente privatistica dell’ente e dei suoi atti, sindacabili solo davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 1109 cod. civ.
La Motivazione della Corte
Il collegio respinge anzitutto le eccezioni preliminari. L’interesse del ricorrente non viene meno per il fatto che egli sia titolare di quote in altre associazioni: ciò che chiede è che la Provincia eserciti la funzione di vigilanza che la legge le attribuisce. Neppure sussiste il dedotto difetto di giurisdizione rispetto alla causa civile pendente, poiché in quella sede si aziona un diritto soggettivo di credito, mentre davanti al giudice amministrativo si chiede il controllo di legittimità dell’atto.
Il punto centrale è la qualificazione dell’ente. Il TAR richiama il criterio del petitum sostanziale, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 34751 del 2024 e del Consiglio di Stato n. 1813 del 2025. La giurisdizione non dipende dalla natura del soggetto, ma dalla posizione giuridica fatta valere. La legge provinciale definisce le associazioni agrarie come comunità private di interesse pubblico: alla natura privatistica del soggetto corrisponde un regime pubblicistico del bene, caratterizzato da indisponibilità, indivisibilità e destinazione agro-silvo-pastorale, come conferma la legge n. 168/2017 sui domini collettivi.
Da qui il superamento della tesi difensiva dell’ente. Il confronto con le cooperative e con la relativa vigilanza pubblica, lungi dal suffragare l’esclusione, dimostra il contrario: le controversie sull’esercizio della funzione di vigilanza appartengono al giudice amministrativo. Il TAR ricorda inoltre che la giurisprudenza amministrativa ha escluso che l’ente possa svolgere attività commerciali, essendo la sua finalità esclusiva quella di assicurare ai componenti la compartecipazione ai diritti reali sui terreni comuni.
Il collegio ricostruisce infine il regime della legge provinciale n. 2/1959 e dell’art. 16-ter: in caso di mancato bisogno del singolo, il suo diritto d’uso resta sospeso e non si converte in un diritto al canone di affitto. La cessione a terzi non può quindi essere imposta al socio che voglia ancora esercitare il godimento diretto.
Sul primo motivo, il TAR accoglie: la lettura statutaria che esclude il socio assente dalla minoranza dissenziente contrasta con l’art. 1109 cod. civ., applicabile in via sussidiaria, che include espressamente gli assenti. Accolti anche i motivi sulla contraddittorietà rispetto ai precedenti provvedimenti provinciali e sulla violazione del contraddittorio per il negato accesso alla memoria avversaria. Il ricorso è accolto e la delibera impugnata annullata.
Nota della Redazione
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