Silenzio sul rilascio della comunicazione antimafia e onere di trasmissione all’istante (TAR Puglia n. 1277 del 31.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 88, comma 4, d.lgs. n. 159/2011, il Prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro trenta giorni dalla data di consultazione della Banca Dati Nazionale Unica di cui all’art. 87, comma 1, d.lgs. n. 159/2011, e non dall’istanza dell’interlocutore istituzionale. Il termine decorre dalla consultazione, non dalla richiesta. La legge non prevede alcun onere di notifica o di ulteriore trasmissione del provvedimento all’istante: l’amministrazione adempie rilasciando la certificazione nel termine. Ne consegue che il ricorrente che agisca per il silenzio formatosi sull’istanza è inammissibile per carenza di interesse ove la certificazione sia già stata rilasciata prima della proposizione del ricorso. La domanda risarcitoria proposta in via accessoria resta infondata in difetto di un silenzio rifiuto illegittimo e di un’adeguata dimostrazione del danno.

Il Fatto

La società ricorrente aveva partecipato alla programmazione P.S.R. Puglia 2007/2013, Misura 410, le cui attività erano state chiuse, rendicontate e liquidate dall’organismo pagatore A.G.E.A. La liquidazione era avvenuta sotto condizione risolutiva, in quanto la certificazione antimafia, richiesta dalla Regione Puglia alla Prefettura competente il 9 ottobre 2018 e reiterata il 12 maggio 2020, non era mai stata trasmessa.

La società ha quindi agito per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio rifiuto, per la condanna al rilascio della certificazione ex artt. 83 e ss. d.lgs. n. 159/2011 e per il risarcimento del danno da ritardo, quantificato nei canoni semestrali delle polizze fideiussorie pagati dall’ottobre 2018 al febbraio 2022, oltre alla perdita di chances. Nel corso del giudizio l’amministrazione ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, avendo rilasciato la liberatoria antimafia il 12 gennaio 2021. La ricorrente ha aderito quanto al silenzio e ha insistito sulla domanda risarcitoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il presupposto normativo del termine. L’art. 88, comma 4, d.lgs. n. 159/2011 impone al Prefetto di rilasciare la comunicazione antimafia entro trenta giorni dalla consultazione di cui all’art. 87, comma 1. Il comma 1 dello stesso articolo chiarisce che il rilascio è immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica, quando non emergono cause di decadenza, sospensione o divieto ex art. 67. Da qui la Corte trae una prima conseguenza: il termine non decorre dall’istanza dell’interlocutore istituzionale, e dunque neppure dalla sua reiterazione.

Il secondo passaggio riguarda il contenuto dell’obbligo. La normativa non prevede alcuna notifica né ulteriore trasmissione del rilascio: la Prefettura deve solo rilasciare la certificazione nel termine di legge, non necessariamente trasmetterla all’istante. Il ritardo nella materiale acquisizione da parte della Regione, avvenuta secondo il protocollo di ingresso il 14 settembre 2021, resta quindi estraneo alla sfera dell’amministrazione statale.

Su queste premesse si innesta il giudizio sul silenzio. La richiesta regionale era stata registrata in B.D.N.A. ed era stata definita con liberatoria antimafia rilasciata il 12 gennaio 2021, mentre il ricorso risulta proposto il 10 marzo 2021. Il provvedimento è dunque intervenuto prima dell’azione, con la conseguenza che la società non aveva più interesse all’accertamento del silenzio asseritamente formatosi sull’istanza del 2018. La relativa domanda è pertanto inammissibile per originaria carenza di interesse, insieme alla connessa richiesta di condanna al rilascio.

La domanda risarcitoria segue la stessa sorte. Il Collegio la respinge rilevando l’insussistenza di un silenzio rifiuto illegittimo e, più in generale, dell’illegittimità dell’azione amministrativa. A ciò aggiunge la mancata adeguata dimostrazione del danno patrimoniale lamentato. Le spese di lite sono integralmente compensate per la novità delle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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