Gestione autonoma del servizio idrico e requisiti contestuali: la verifica dell’ERSI (Cons. Stato n. 169 del 08.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La salvaguardia della gestione autonoma del servizio idrico integrato, ai sensi dell’art. 147, comma 2-bis, lett. b), d.lgs. n. 152/2006, presuppone il possesso contestuale di tutte le caratteristiche ivi previste, tra cui l’utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. L’accertamento spetta all’ente di governo d’ambito e non può essere eluso da deduzioni di carattere meramente formale. Elementi quali la presenza di fosse Imhoff in alcune frazioni, l’assenza di un titolo autorizzatorio allo scarico in corso di validità, il mancato rispetto dei criteri di regolazione ARERA e la parcellizzazione della gestione depurativa integrano un quadro di inefficienza idoneo a fondare il diniego. Irrilevanti, in senso contrario, sono sia le considerazioni sull’onerosità degli allacci sia la prospettata inefficienza della gestione accentrata. Nella nozione di gestioni esistenti rientrano solo le modalità di conduzione legittimamente assunte, non quelle esercitate di mero fatto.

Il Fatto

Un comune montano abruzzese di ridotta dimensione demografica ha impugnato davanti al TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, la delibera con cui l’ERSI — ente regionale di governo d’ambito, competente sull’intero territorio regionale — gli aveva negato il riconoscimento dei presupposti per la prosecuzione in via autonoma della gestione del servizio idrico integrato. Il diniego riguardava segnatamente il requisito della lett. b) dell’art. 147, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006.

Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso e condannato il comune alle spese. Il comune ha proposto appello, articolando censure volte a contestare la valutazione di inefficienza della propria gestione e a dimostrare l’inadeguatezza, invece, della gestione unitaria affidata in house alla società a totale partecipazione pubblica operante nel bacino.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione sistematica del quadro normativo operata dalla Sez. IV n. 1115 del 2024, richiamata espressamente. Il servizio idrico integrato è servizio pubblico locale di rilevanza economica e l’ordinamento manifesta una tendenza-principio verso la gestione accentrata, rispetto alla quale quella autonoma costituisce eccezione. Da qui la precisazione che nella locuzione gestioni esistenti rientrano solo le modalità di conduzione consacrate in atti regolatori e provvedimenti amministrativi, non quelle esercitate in via di mero fatto.

La Corte ribadisce poi che le caratteristiche legittimanti la prosecuzione autonoma debbono sussistere contestualmente. L’ente d’ambito aveva negato il requisito dell’utilizzo efficiente e della tutela del corpo idrico sulla base di una pluralità di rilievi: gestione non integrale del servizio, integrazione della dotazione idrica da sorgenti del gestore unico, autorizzazione allo scarico scaduta, fosse Imhoff in una frazione, depuratore dell’area industriale fuori uso, dieci diffide per inosservanza delle prescrizioni e mancato rispetto dei criteri ARERA.

Il Collegio ritiene che tali rilievi sostanziali non siano superati dalle deduzioni formali dell’appellante, segnatamente dall’adesione allo schema di convergenza di cui all’art. 9 della delibera ARERA 580/2019/R/IDR. Le disfunzioni plurime non risultano adeguatamente contestate. La presenza di fosse Imhoff non è coerente con una gestione efficiente, e sono giuridicamente irrilevanti le considerazioni sull’eccessiva onerosità dell’allaccio delle frazioni alla rete fognaria. Quanto all’autorizzazione allo scarico, a prescindere dall’inerzia regionale sulla istanza di rinnovo — per la quale il comune avrebbe potuto attivare i rimedi contro il silenzio inadempimento — resta il dato della sua mancanza.

Il comune contesta la necessità di una gestione “eccellente”, ma non dimostra di essersi conformato ai criteri di regolazione ARERA, con preclusione per l’ente d’ambito della possibilità di accertare l’efficienza. Nemmeno lo schema di convergenza assume valore dirimente. Il giudizio di mancato riconoscimento dei requisiti risulta quindi immune dalle censure. Nessuna rilevanza giuridica, infine, ricevono le considerazioni sulla pretesa inefficienza della gestione accentrata: la produzione documentale d’appello è priva di incidenza dirimente.

L’appello è respinto nel merito, con compensazione delle spese del grado in ragione della complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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