Gestione diretta dell’approdo turistico comunale e superfluità dell’autoaffidamento (TAR Campania n. 2962 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La gestione di un porto turistico integra un servizio pubblico locale di rilevanza economica e a domanda individuale, perché alla concessione di beni demaniali si affianca la prestazione di servizi funzionali alla nautica da diporto. In virtù del principio di auto-organizzazione e del diritto unionale, il Comune può assumere direttamente tale gestione, internalizzandola, senza obbligo di affidamento a terzi mediante gara. Il provvedimento con cui il Comune si autoaffida la concessione demaniale è atto superfluo, mera superfetazione formale della scelta di gestione diretta. Ne deriva l’inapplicabilità dell’art. 37 cod. nav. e dell’art. 18 reg. cod. nav., con conseguente insussistenza di un obbligo di valutazione comparativa tra l’istanza del Sindaco e quelle concorrenti dei privati. La scelta non ricade nell’ambito della direttiva 2006/123/CE, che esclude dal proprio campo i servizi portuali.
Il Fatto
La società ricorrente, dichiarando di operare nel settore della nautica da diporto, ha presentato al Comune istanza per il rilascio della concessione demaniale marittima avente ad oggetto l’intero approdo turistico. Il Comune aveva invece deliberato di confermare la titolarità delle concessioni in capo a sé stesso, di internalizzare la gestione dell’approdo mediante azienda speciale e di costituire la relativa azienda, approvando poi la relazione e il piano economico finanziario.
La società ha impugnato le tre delibere consiliari, deducendo la violazione dei principi di concorrenza e la mancata comparazione delle istanze. Con motivi aggiunti ha gravato anche la concessione demaniale n. 10974/U del 05.09.2024, con cui il Comune si è autoassegnato l’area per quattro anni, e l’autorizzazione ex art. 38 cod. nav. all’anticipata occupazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso nel merito, ritenendo superflua ogni disamina sulle eccezioni di tardività dei depositi documentali e sull’eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dal Comune.
Sui primi tre motivi, il Tribunale qualifica la gestione del porto turistico come servizio pubblico locale di rilevanza economica e a domanda individuale, richiamando il D.M. 31 dicembre 1983. Nonostante la finalità turistico-ricreativa soddisfi interessi di una fascia ristretta di utenti, permangono rilevanti interessi pubblici, quali la valorizzazione turistica ed economica del territorio e l’accesso alla via di comunicazione marina.
Il Collegio afferma che, per il principio di auto-organizzazione, non sussiste alcun obbligo di affidare a terzi sul mercato i servizi pubblici di rilevanza economica mediante procedura selettiva. La gestione diretta è anzi la modalità fondamentale per garantire l’uso generale del bene demaniale. Nemmeno l’art. 192, comma 2, d.lgs. n. 50/2016, che impone l’onere motivazionale per l’affidamento in house, è estensibile all’internalizzazione pura, non prevista dalla disposizione né ricavabile dal diritto unionale.
Quanto all’autoaffidamento, il Tribunale lo considera atto superfluo, che non modifica la realtà giuridica. Non può quindi parlarsi di concorso tra l’istanza del Sindaco e quella dell’impresa, con conseguente inapplicabilità dell’art. 37 cod. nav. e dell’obbligo di valutazione comparativa. La scelta di gestire direttamente il bene non richiede particolari motivazioni, trattandosi dell’ordinaria modalità di utilizzo del bene pubblico.
Il caso non ricade nell’ambito della direttiva 2006/123/CE, i cui considerando nn. 8 e 21 escludono i servizi portuali e non impongono la liberalizzazione dei servizi di interesse economico generale. Con il quarto motivo, il Collegio rileva che il Comune ha dato conto delle ragioni dell’internalizzazione sin dalla prima delibera, richiamando gli esiti fallimentari del pregresso affidamento privato e la somma urgenza nella gestione dei servizi. Le censure sulla durata della concessione e sulla presunta scadenza dei titoli al 31.12.2023 sono dichiarate inammissibili, prima che infondate, perché incompatibili con la pretesa di una gara e perché attinenti al merito delle valutazioni tecnico-discrezionali.
Nota della Redazione
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