Infermità di servizio senza nesso causale non prova la responsabilità datoriale (Cons. Stato n. 4220 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio ai fini dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata non integra prova automatica del danno risarcibile né della responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c.. Il lavoratore che agisce per il risarcimento deve allegare e provare la nocività dell’ambiente di lavoro, l’esistenza del danno e il nesso causale tra l’uno e l’altro. Solo una volta assolto tale onere grava sul datore l’onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele idonee a evitare il pregiudizio. La responsabilità contrattuale o extracontrattuale non può quindi desumersi in via automatica dall’esito della fase amministrativa di accertamento della causa di servizio.
Il Fatto
Un ex appartenente all’Arma dei Carabinieri, giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare e collocato in congedo assoluto, ha convenuto dinanzi al TAR Friuli Venezia Giulia il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell’Arma. Ha chiesto l’accertamento dell’inadempimento degli obblighi contrattuali e di servizio ex artt. 1218, 2103 e 2087 c.c. e la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in 500.000 euro.
A fondamento della domanda ha dedotto il riconoscimento, da parte della Corte dei Conti, della dipendenza da causa di servizio del disturbo dell’adattamento con sintomatologia ansioso-depressiva e l’attribuzione di un’invalidità ascritta alla Tabella A, categoria 7. Ha inoltre richiamato la conflittualità sul posto di lavoro, tre provvedimenti di destituzione (due annullati dal giudice amministrativo) e una segnalazione alla Procura militare poi archiviata. Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo tardiva l’azione risarcitoria e comunque non provati inadempimenti e nesso causale. L’interessato ha appellato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il gravame. In via preliminare ritiene tardiva la memoria depositata dall’appellante, perché non rispetta il termine dei venti giorni liberi prima dell’udienza, e quindi non la esamina. Nel merito, l’appello è giudicato generico e privo di argomenti idonei a contrastare le ragioni del primo giudice.
Quanto al primo motivo, l’appellante sostiene che l’azione non sarebbe risarcitoria ma di accertamento dell’inadempimento complessivo degli obblighi contrattuali. La Corte replica che la critica è vaga: anche superando il rilievo sulla decadenza ex art. 30, commi 3 e 5, c.p.a., il ricorso di primo grado non offre argomenti adeguati per qualificare come illecite le vicende dedotte (iniziative disciplinari, segnalazione alla Procura militare). Si tratta di assunti indimostrati, difettando la chiarezza sulla genesi delle iniziative datoriali e sulla loro natura vessatoria. Resta quindi insuperato il rilievo di tardività dell’azione, notificata nel 2023, sia rispetto ai provvedimenti annullati dal giudice amministrativo sia rispetto all’atto di collocamento in congedo non impugnato, e ciò anche facendo decorrere la percezione della lesività dal 2018 o dal 2020.
Sul secondo motivo, il Consiglio di Stato esclude che il riconoscimento della causa di servizio sia prova autosufficiente del danno. Richiamando una consolidata giurisprudenza amministrativa, tra cui Cons. Stato, sez. II, n. 10808 del 2022, n. 6370 del 2022 e n. 3877 del 2022, precisa che il lavoratore non può riportarsi alle conclusioni della Commissione Medica Ospedaliera o del Comitato di Verifica. Deve invece provare la nocività dell’ambiente di lavoro, il danno e il relativo nesso, indicando le specifiche regole precauzionali violate. La fase amministrativa di accertamento della causa di servizio fornisce al più indizi, da validare nel raffronto con le altre risultanze processuali.
La Corte distingue nettamente il risarcimento del danno dall’equo indennizzo, istituti differenti per presupposti, regime probatorio e funzione. Nel caso concreto l’appellante si limita a dedurre violazioni dell’art. 2087 c.c. fondate su circostanze non dimostrate. La particolare gravosità del servizio nell’Arma, pur notoria, non basta a provare la nocività del contesto né la derivazione causale delle infermità. Anche la sentenza della Corte dei Conti desume solo una generica riconducibilità del disturbo al contesto lavorativo, elemento insufficiente a fondare inadempimenti datoriali o un nesso di causalità giuridica. Difettando ogni prova dei fatti costitutivi, la sentenza di primo grado è confermata e l’appellante condannato alle spese.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1218 c.c. – Responsabilità del debitore
- Art. 2087 c.c. – Tutela delle condizioni di lavoro
- Art. 2103 c.c. – Prestazione del lavoro