Notifica del titolo esecutivo all’Avvocatura non vale per il giudizio di ottemperanza (TAR Sicilia n. 3009 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la notificazione del titolo esecutivo alla pubblica amministrazione deve essere effettuata presso la sede reale dell’ente debitore e non presso l’Avvocatura dello Stato. Solo dalla notifica eseguita presso la sede dell’amministrazione decorre il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997 n. 30, al cui spirare può essere ritualmente proposto il ricorso per ottemperanza. La notifica effettuata all’organo incaricato ex lege del patrocinio non realizza la conoscenza della pretesa esecutiva da parte dell’amministrazione. La previa notifica del titolo alla sede legale costituisce condizione di ammissibilità dell’azione esecutiva e di ottemperanza: in sua mancanza il ricorso è inammissibile, ferma restando la facoltà di riproposizione nel rispetto dell’ordinario termine di prescrizione.

Il Fatto

La ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale Civile, sezione Lavoro, di Catania una sentenza che accertava il suo diritto a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito veniva condannato ad attribuire la carta per complessivi € 1.000,00, oltre accessori di legge.

Non avendo ottenuto l’adempimento, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza al giudicato. Con ordinanza presidenziale il Tribunale rilevava la mancanza della prova della notifica della sentenza al domicilio dell’amministrazione intimata e dell’attestazione del passaggio in giudicato, assegnando termine per il deposito. La ricorrente depositava quindi la notifica della sentenza eseguita presso l’Avvocatura dello Stato di Catania. All’udienza camerale il ricorso veniva trattenuto in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione della corretta individuazione del destinatario della notifica del titolo esecutivo nel giudizio di ottemperanza. Il ricorrente aveva notificato la sentenza presso l’Avvocatura dello Stato di Catania, ritenendo così assolto l’onere prodromico all’azione esecutiva.

Il Tribunale richiama il consolidato orientamento secondo cui l’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 — che vieta l’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione prima del decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo — trova applicazione anche nel giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo. Da ciò deriva che la notifica del titolo deve essere effettuata nel domicilio reale dell’amministrazione debitrice, non presso la sede dell’Avvocatura dello Stato.

La ragione è esplicitata con chiarezza: la notifica del titolo, per essere utile ed effettiva, deve connettersi alla conoscenza della pretesa esecutiva da parte dell’amministrazione, conoscenza non altrimenti sostituibile o intermediabile dalla notifica all’organo incaricato ex lege del patrocinio nel giudizio esecutivo che il creditore insoddisfatto intenda eventualmente intentare. Solo dalla notifica alla sede dell’ente decorre il termine dilatorio per il pagamento.

Il Collegio rileva che nel caso concreto manca la prova che, al momento della proposizione del ricorso, la sentenza fosse stata notificata all’amministrazione presso la sede reale, ai fini dell’adempimento dell’obbligazione una volta decorso il termine di 120 giorni. Sotto il profilo sostanziale, l’amministrazione non è stata posta nelle condizioni di adempiere; sul versante processuale, la previa notifica del titolo alla sede legale costituisce condizione di ammissibilità della successiva azione esecutiva o di ottemperanza. In mancanza di rituale notifica e del decorso del termine dilatorio, non essendosi avverata una necessaria condizione dell’azione, il ricorso è inammissibile, con salvezza della possibilità di riproposizione entro l’ordinario termine di prescrizione.

Le spese di giudizio vengono compensate, in ragione della costituzione meramente formale dell’amministrazione intimata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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