Giochi online: ricariche consentite nei circoli e internet point (Cons. Stato n. 7427 del 09.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
È illegittima, per contrasto con l’art. 13 del D.Lgs. n. 41/2024 e per violazione della libertà di iniziativa economica, la disposizione regolamentare che escluda in via assoluta circoli privati e associazioni, ancorché titolari di autorizzazione ex art. 86 T.U.L.P.S., dall’iscrizione all’Albo dei Punti Vendita Ricariche. Il divieto di installazione nei P.V.R. di apparecchiature connesse a internet, che esclude tout court gli internet point, riproduce la misura già dichiarata illegittima dalla Corte cost. n. 104/2025 e non supera il vaglio di proporzionalità. È invece legittimo il limite settimanale di 100 euro per le ricariche in contanti, che persegue la tutela della salute e il contrasto alla ludopatia e non la prevenzione del riciclaggio. Ove il giudice di primo grado abbia assorbito censure autonome in assenza dei presupposti, la sentenza non è nulla ma impone la decisione nel merito.

Il Fatto

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli impugna la sentenza con cui il TAR Lazio ha accolto solo parzialmente il ricorso avverso la determinazione direttoriale istitutiva dell’Albo dei Punti Vendita Ricariche e le FAQ pubblicate a corredo. Gli esercenti avevano contestato l’applicazione immediata delle nuove regole ai concessionari in proroga tecnica e il contenuto delle singole previsioni.

Il primo giudice ha accolto il solo motivo relativo all’assenza di disciplina transitoria, assorbendo le altre censure per difetto di interesse. Gli esercenti propongono appello incidentale riproponendo i motivi non esaminati. L’Agenzia, a sua volta, appella sul capo che aveva annullato l’applicazione immediata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’assorbimento. La decisione di primo grado aveva eliso l’interesse sulla base di un evento in divenire: la gara poi conclusa con l’assegnazione delle concessioni. Poiché la procedura era in corso e le censure autonome incidevano sulla gara stessa, l’interesse non poteva ritenersi escluso. Secondo la sentenza n. 5/2015 dell’Adunanza plenaria, in mancanza di graduazione dei motivi il giudice è tenuto a esaminarli tutti, salvo le tre tipologie di assorbimento consentite, nella specie non ricorrenti. L’errore sul punto non determina nullità della sentenza, ma impone il merito.

Sul primo motivo, la determinazione ha previsto all’art. 2, comma 5, che i P.V.R. non possono essere collocati in circoli privati o locali di associazioni, anche se titolari di autorizzazione. La disposizione contrasta con l’art. 13 del D.Lgs. n. 41/2024, che include nell’albo i soggetti autorizzati ex artt. 86 e 88 T.U.L.P.S. senza distinzioni. Il divieto comprime in modo assoluto l’iniziativa economica e incide sulla libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, risultando sproporzionato rispetto alle finalità di controllo, che vanno perseguite con misure di vigilanza effettiva. La disposizione è annullata, salvo il potere regolatorio dell’Agenzia.

Il limite di 100 euro settimanali per le ricariche in contanti è invece infondato nel rilievo di illegittimità. La regola non risponde alla funzione antiriciclaggio, bensì alla tutela della salute e al contrasto alla ludopatia, come emerge dall’art. 15 della legge delega. Il contante e le scratch cards rendono meno visibili gli esborsi e favoriscono l’occultamento ai familiari, specie per i soggetti vulnerabili. Il limite è circoscritto a tali mezzi e non generale; l’obbligo è esigibile grazie alle misure sul sistema informatico. I raffronti con il D.Lgs. n. 231/2007 e con la rete fisica sono inconferenti per difetto di pertinenza.

Il divieto di installare nei P.V.R. apparecchiature connesse a internet riproduce l’art. 7, comma 3-quater, del d.l. n. 158/2012, dichiarato illegittimo dalla Corte cost. n. 104/2025 per l’estensione indiscriminata che sacrifica la libertà di impresa. La misura regolamentare è parimenti sproporzionata. Sono invece respinti i motivi su RIES, nullità dei contratti e sinallagma. L’appello dell’Agenzia è respinto: corretta è la censura del doppio regime di entrata in vigore, immediato per i P.V.R. e differito per i concessionari, che incide sugli affidamenti nelle more della gara.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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