Giovane agricoltore: primo insediamento in assoluto e nozione unionale (TAR Abruzzo n. 146 del 25.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La nozione di primo insediamento in agricoltura, rilevante ai fini dell’attribuzione dei benefici per i giovani agricoltori, va intesa in senso assoluto, ossia come prima attività agricola esercitata in via definitiva dal soggetto, e non come primo insediamento nel territorio della singola Regione. Ne deriva che, in caso di azienda agricola costituita in forma di società di capitali, i requisiti del giovane agricoltore devono essere posseduti dal legale rappresentante che esercita il controllo, il quale deve avere non più di quaranta anni e non deve essersi già insediato in agricoltura, neppure in altra Regione. L’interpretazione che ammettesse il primo insediamento in riferimento al singolo territorio regionale determinerebbe una moltiplicazione dei benefici e un’elusione delle norme unioniche, la cui ratio è favorire l’inserimento di nuovi giovani agricoltori nel settore.

Il Fatto

Con Determinazione DPD018/398 del 28/10/2022 la Regione Abruzzo ha approvato il Bando per la Sottomisura 4.1 del PSR Abruzzo 2014/2020, prevedendo tra i criteri di selezione l’attribuzione di dieci punti alle imprese condotte da giovani agricoltori che presentino domanda entro cinque anni dal primo insediamento. La società ricorrente ha partecipato dichiarando un punteggio complessivo di ottanta.

Con la successiva Determinazione DPD018/387 del 12/08/2024 la Regione ha approvato la graduatoria, riducendo il punteggio a settanta e collocando la ricorrente tra le domande ammissibili e non finanziabili. L’amministrazione ha rilevato che l’amministratore unico della società risultava già insediato in agricoltura, quale amministratore di altre compagini, da più di cinque anni. La società ha impugnato la graduatoria deducendo la violazione del diritto di partecipazione procedimentale, l’erronea interpretazione della nozione di primo insediamento, il contrasto con il PSR regionale e la violazione del legittimo affidamento e della proporzionalità.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dal rapporto di attuazione tra gli strumenti regionali e il Reg. (UE) n. 1305/2013, integrato dal Reg. delegato (UE) n. 807/2014 e dal Reg. delegato (UE) 2019/94. Il PSR e il Bando recepiscono la disciplina unionica e l’interpretazione delle previsioni interne deve restare coerente con essa.

L’art. 2, par. 1, lett. n), del Reg. (UE) n. 1305/2013 definisce giovane agricoltore colui che non ha più di quaranta anni al momento della domanda, possiede adeguate capacità e competenze professionali e si insedia per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo della stessa. Il dato letterale, letto con il tredicesimo, quindicesimo e diciassettesimo considerando, conferma che il beneficio è riservato a chi si insedia per la prima volta in assoluto.

Per le aziende costituite in società di capitali il requisito è posseduto dal soggetto che esercita il controllo, ossia il legale rappresentante: non rileva che costui si insedi per la prima volta in un’azienda con sede in Abruzzo, ma che si insedi per la prima volta in assoluto in agricoltura. Se il soggetto risulta già insediato altrove, la società non consegue il punteggio aggiuntivo.

Il richiamo al paragrafo 8.2.6.3.1.6. del PSR è inconferente, poiché attiene alla misura M06 di cui all’art. 19 del Reg. (UE) n. 1305/2013, mentre il Bando in esame dà attuazione alla misura M04 di cui all’art. 17 del medesimo regolamento. Nessuna contraddizione sussiste tra PSR e Bando, poiché la nozione di primo insediamento resta unica.

Il Tribunale esclude la violazione della proporzionalità: accogliere la tesi della ricorrente consentirebbe a un medesimo soggetto di insediarsi più volte in Regioni diverse ottenendo ogni volta il beneficio, con elusione delle finalità unioniche. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio liquidate in euro duemila, oltre accessori, in favore della controinteressata e compensazione nei confronti della Regione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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