Giovane professionista e requisiti di capacità: legittima l’offerta senza ID opera (TAR Sicilia n. 3299 del 07.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’indicazione del giovane professionista, laureato e abilitato da meno di cinque anni, non costituisce requisito di partecipazione né causa di esclusione: la relativa previsione persegue una finalità di crescita curriculare e non condiziona la regolarità dell’aggiudicazione. È sufficiente che al giovane sia affidato un ruolo di partecipazione all’ideazione e redazione del progetto, anche in affiancamento ad altro professionista, non rilevando la qualifica rivestita in base al CCNL. Le divergenze tra schede dell’offerta tecnica e certificazioni di esecuzione, specie se estere, sono fisiologiche e non integrano le informazioni false e fuorvianti di cui all’art. 95, comma 1, d.lgs. n. 36/2023, dovendosi distinguere i requisiti di ammissione dai servizi significativi valutati nell’offerta. Ove per ciascun subcriterio risulti indicato un servizio non contestato, il motivo che investa gli altri è inammissibile per carenza di interesse.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava l’aggiudicazione definitiva di una procedura aperta indetta per lo studio di vulnerabilità sismica e la progettazione relativa a interventi infrastrutturali aeroportuali, deducendo plurimi profili di illegittimità dell’offerta del raggruppamento primo graduato: la carente qualificazione del giovane professionista indicato quale assistente alla progettazione, le incongruenze tra schede e certificazioni dei servizi significativi, l’incompletezza dell’organigramma per la fase esecutiva e l’illegittima attribuzione di punteggi premiali.
Si costituiva la controinteressata, eccependo la tardività del ricorso e proponendo ricorso incidentale sulle posizioni della ricorrente principale; seguivano motivi aggiunti di entrambe le parti. La domanda cautelare era rigettata per difetto di periculum in mora. La causa giungeva alla decisione di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di irricevibilità: tra la determina di aggiudicazione, l’istanza di accesso e la notifica del ricorso decorre un termine compatibile con quello dimezzato di trenta giorni previsto in materia di appalti.
Il primo motivo è rigettato per duplice ragione. Anzitutto difetta l’interesse ad agire, poiché la disciplina sul giovane professionista mira a promuoverne l’ingresso nella progettazione pubblica e non condiziona la regolarità della partecipazione; il disciplinare, del resto, esclude che tali requisiti concorrano alla formazione dei requisiti di partecipazione. Nel merito, l’attività di assistenza alla progettazione strutturale è ritenuta sufficiente a integrare il coinvolgimento richiesto, non essendo verificabile ex ante il grado di autonomia del ruolo: ciò che conta è l’effettivo apporto alla elaborazione degli atti progettuali.
Quanto al secondo motivo, il giudice rileva che il capitolato non attribuisce rilievo, ai fini della valutabilità dei servizi, né all’ID opera — elemento di matrice nazionale, inconferente per contratti esteri — né all’importo dei lavori, né alla percentuale di partecipazione. Le divergenze tra schede e certificazioni trovano spiegazione nella diversa funzione dei documenti: le schede servono all’offerta tecnica, con orizzonte decennale, mentre i certificati comprovano i requisiti di ammissione riferiti al triennio. La mancata traduzione delle certificazioni estere non incide sulla legittimità dell’offerta, trattandosi di documentazione di mera comprova.
Soprattutto, il ricorso non contesta il primo incarico indicato per ciascun subcriterio e, poiché il disciplinare reputa sufficiente anche un solo servizio, il motivo è inammissibile per carenza di interesse. Le residue valutazioni attengono alla discrezionalità tecnica della stazione appaltante, insindacabile salvo manifesta illogicità.
Le censure sull’organigramma della fase esecutiva e sulla premialità CAM sono parimenti infondate: l’individuazione nominativa può avvenire in fase esecutiva, e la certificazione ISO non è richiesta dal capitolato. Il rigetto del ricorso principale determina l’improcedibilità del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti; le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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