Rimborso oblazione e diniego di sanatoria: giurisdizione del giudice ordinario (TAR Lazio n. 17 del 13.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La controversia relativa alla domanda di restituzione dell’oblazione corrisposta per la sanatoria di un immobile abusivo ai sensi della legge n. 47 del 1985 non rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista dall’art. 35, comma 16, legge n. 47 del 1985, ove l’istanza di sanatoria sia stata respinta. In tale ipotesi, esaurito il procedimento per effetto del diniego definitivo, l’amministrazione non agisce in veste autoritativa in ordine ai tempi e ai modi della restituzione e le parti si trovano in posizione sostanzialmente paritaria. La fattispecie va qualificata come indebito oggettivo, con devoluzione della controversia al giudice ordinario. Il ricorso proposto davanti al giudice amministrativo è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione, con riproposizione della causa davanti al giudice civile ai sensi dell’art. 11 c.p.a.

Il Fatto

La ricorrente, comproprietaria di un terreno, aveva presentato nel 1995 istanza di condono edilizio per i ruderi presenti sull’area, versando negli anni 1995-1999 le somme dovute a titolo di oblazione. Il Comune, con parere contrario del servizio tecnico, non definiva favorevolmente la sanatoria; successivamente veniva rilasciato un permesso a costruire e la ricorrente chiedeva la revoca della concessione e la restituzione dei versamenti.

Il 14 giugno 2016 la ricorrente presentava all’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Latina, istanza di rimborso dell’oblazione. Con provvedimento notificato il 21 settembre 2017 l’Ufficio Territoriale di Formia negava il rimborso, rilevando la prescrizione del diritto, il difetto dell’attestazione comunale sull’eccedenza e l’avvenuto perfezionamento del silenzio assenso sull’istanza di condono, con conseguente irrilevanza della rinuncia. La ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Lazio, deducendo violazione dell’art. 35 della legge n. 47/1985 ed errore sul punto finale.

La Motivazione della Corte

L’Agenzia delle Entrate eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Il Collegio esamina l’art. 35, comma 16, legge n. 47 del 1985, che devolve ai tribunali amministrativi regionali ogni controversia relativa all’oblazione, e ne circoscrive la portata applicativa.

Richiamando le Sezioni Unite n. 2921 del 2008 e, da ultimo, Cass. civ. Sez. I, ord. n. 1452 del 2024, il Tribunale distingue le procedure di sanatoria andate a buon fine da quelle concluse in senso negativo. Solo nelle prime opera la giurisdizione esclusiva in materia di regolarità del procedimento e di rimborso delle somme eccedenti la determinazione conclusiva dell’oblazione.

Nel caso di procedura conclusasi negativamente, non si applica l’art. 35 della legge n. 47/1985, ma il principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 2921 del 2008 e confermato da Cass. Sez. Un. n. 12899 del 2013: la domanda di restituzione spetta al giudice ordinario, perché l’amministrazione, avendo esaurito il procedimento per effetto della definitività del diniego, non è qualificata da alcun potere autoritativo in ordine ai tempi e modi della restituzione.

Il Collegio aderisce all’indirizzo della giurisprudenza amministrativa richiamato, tra cui TAR Lazio, Sez. II quater, n. 264 del 2022 e TAR Campania – Salerno, sez. II, n. 1897 del 2020, secondo cui, una volta concluso il procedimento con diniego definitivo, le parti si trovano in posizione di sostanziale parità e la fattispecie integra un’ipotesi di indebito oggettivo.

L’azione di recupero è quindi volta a tutelare un diritto soggettivo, estraneo alla giurisdizione esclusiva. Il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con facoltà di riproposizione davanti al giudice civile ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese di lite sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *