Giudicato amministrativo e limiti soggettivi: inammissibile l’ottemperanza da chi non fu parte (Cons. Stato n. 2978 del 15.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato amministrativo produce effetti soggettivamente limitati alle parti del giudizio e non giova ai cointeressati che non abbiano tempestivamente impugnato. I casi di efficacia ultra partes sono eccezionali e si giustificano solo in ragione dell’inscindibilità degli effetti dell’atto o del vizio dedotto. L’indivisibilità opera con riferimento ai soli effetti caducanti, non anche agli effetti conformativi, ordinatori, additivi o di accertamento della fondatezza della pretesa. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per ottemperanza proposto da chi, non essendo stato parte, chieda l’estensione soggettiva del giudicato. Nel processo amministrativo il ricorso collettivo è ammissibile solo in presenza di identità delle situazioni sostanziali e processuali e di assenza di conflitto di interessi, anche potenziale.

Il Fatto

Alcuni funzionari avvocati regionali, attualmente in quiescenza, propongono ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato n. 1507/2016, anche alla luce della successiva sentenza n. 697/2024. Essi chiedono l’estensione nei propri confronti del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Campania-Napoli n. 1196/2015, la cui ottemperanza è stata chiarita dalla pronuncia del 2016, e l’adozione degli atti attuativi del regolamento regionale.

La Regione Campania eccepisce, tra l’altro, il difetto di competenza e l’inammissibilità. I ricorrenti non sono stati parte dei giudizi conclusi con le sentenze n. 1507/2016 e n. 697/2024 e hanno essi stessi dichiarato di voler ottenere l’estensione soggettiva del giudicato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di competenza. Poiché l’ottemperanza è richiesta con riferimento a sentenze del Consiglio di Stato, la competenza si radica in capo al Giudice di appello ai sensi dell’art. 113 c.p.a., dovendosi rigettare sul punto l’eccezione dell’Amministrazione. Il richiamo contenuto nelle conclusioni alla sentenza del TAR Campania-Napoli n. 1196/2015 non sposta la conclusione, perché nella prospettazione della parte assume portata determinante la pronuncia del 2016 del Consiglio di Stato.

La Corte esamina poi la posizione di una delle ricorrenti, che risulta essere stata parte del giudizio concluso con la sentenza n. 1196. L’argomento non viene accolto su due versanti. Da un lato, l’ottemperanza è richiesta nei termini dell’epigrafe, dando preminente rilievo alla sentenza n. 1507/2016, giudizio cui gli attuali ricorrenti non hanno partecipato. Dall’altro, nel ricorso collettivo è stata evidenziata un’identica situazione processuale di tutti i ricorrenti, i quali hanno chiesto che il giudicato venga esteso anche ad essi. Il Collegio richiama il principio secondo cui la proponibilità del giudizio collettivo esige l’identità delle posizioni sostanziali e processuali, oltre all’assenza di conflitto di interessi (Cons. St., sez. VII, 20 giugno 2025 n. 5388): la qualità di parte nel giudizio definito dalla sentenza n. 1196 non può sorreggere una diversa posizione processuale di una sola ricorrente.

Nel merito dell’ammissibilità, la Corte enuncia la regola generale: il giudicato amministrativo produce effetti soggettivamente limitati alle parti e non giova ai cointeressati che non abbiano tempestivamente impugnato. I casi di efficacia ultra partes sono eccezionali e si giustificano in ragione dell’inscindibilità degli effetti dell’atto o del vizio dedotto. L’indivisibilità opera rispetto agli effetti caducanti, quando il legame tra le posizioni dei destinatari rende inconcepibile che l’atto annullato continui a esistere per chi non lo ha impugnato.

Da ciò deriva l’esclusione che l’indivisibilità possa operare per effetti diversi da quelli caducanti, e dunque per gli effetti conformativi, ordinatori, additivi o di accertamento della fondatezza della pretesa, che valgono solo nei confronti delle parti (Ad. plen. 27 febbraio 2019 n. 4). Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di un petitum di annullamento, con assorbimento di ogni altra censura ed eccezione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della Regione Campania.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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