Piani di massima occupabilità cogenti e diniego di suolo pubblico (Cons. Stato n. 2979 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il Piano di Massima Occupabilità costituisce atto amministrativo pianificatorio a carattere generale, espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti del controllo estrinseco di non manifesta irragionevolezza o arbitrarietà. Il piano approvato e non revisionato è opponibile e cogente per chi richiede l’occupazione di suolo pubblico, restando estranea alla pianificazione ogni logica di revisione riferita al singolo esercizio. Il provvedimento che recepisce il piano ha carattere vincolato non solo nell’an ma anche nel quomodo, con la conseguenza che l’omessa comunicazione di avvio del procedimento non ne determina l’annullabilità ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, essendo palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
Il Fatto
Una società che gestisce un locale di somministrazione nel centro storico di Roma presenta istanza di occupazione di suolo pubblico. Il Municipio comunica l’improcedibilità della domanda, rilevando che il Piano di Massima Occupabilità relativo alla via non contempla l’assentibilità dell’occupazione in corrispondenza del civico interessato. La società impugna tale nota, insieme alla deliberazione municipale istitutiva del piano e alla scheda di dettaglio, deducendo la violazione delle garanzie procedimentali, il difetto di motivazione e di istruttoria e l’illegittimità derivata degli atti presupposti.
Il TAR Lazio, Sezione Seconda, con sentenza n. 16677/2025 respinge il ricorso, ritenendo il diniego mero atto attuativo del piano. La società appella, censurando la qualificazione dell’attività come vincolata e contestando la carenza di graficizzazione dell’attraversamento pedonale nelle schede tecniche.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo procedimentale. Poiché il piano, approvato con deliberazione municipale nel 2012, resta in vigore per effetto della clausola di salvezza contenuta nell’art. 37, comma 15, del Regolamento approvato dall’Assemblea capitolina, e non è mai stata proposta istanza di revisione, il provvedimento di improcedibilità si configura come atto meramente attuativo. Esso è pertanto vincolato “non solamente nell’an, ma anche nel quomodo”.
Da ciò deriva l’infondatezza della censura sull’omessa comunicazione di avvio del procedimento. Il Consiglio di Stato richiama il principio consolidato secondo cui l’annullabilità per vizi del procedimento deve escludersi quando, per la natura vincolata dell’atto, il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso, essendo rigidamente predisposto da una norma o da un provvedimento sovraordinato senza margini di scelta. Sul punto richiama la propria giurisprudenza, da ultimo Cons. Stato, Sez. V, n. 6712 del 2025 e n. 4971 del 2025.
Il secondo motivo investe la qualificazione del piano e la sua pretesa inattualità. Il Collegio conferma l’orientamento secondo cui il PMO è atto di pianificazione del territorio a carattere generale, con discrezionalità tecnica sindacabile solo per manifesta illogicità o inesatta acquisizione dei fatti presupposti, richiamando Cons. Stato, Sez. V, n. 1008 del 2026, n. 2930 del 2021 e n. 2403 del 2017. Il piano realizza un equo contemperamento tra libertà di iniziativa economica e interessi pubblici, dalla circolazione alla tutela dei centri storici, dall’igiene alla sicurezza, fino alla protezione dei residenti dall’inquinamento acustico.
Quanto alla sostenuta perdita di attualità, la Corte chiarisce che la possibile revisione del piano ha necessariamente natura complessiva: implica la rivalutazione di tutte le circostanze e gli interessi coinvolti, non essendo ammissibile una revisione incentrata su un singolo esercizio e slegata dall’interazione con le altre occupazioni previste per la medesima via. Il piano resta quindi opponibile, e il diniego è sindacabile solo per manifesta illogicità o errata acquisizione dei fatti, non ravvisate nella specie. L’appello è respinto con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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