Distanze tra costruzioni, decorrenza decadenziale dall’inizio dei lavori e interesse al ricorso (Cons. Stato n. 9384 del 28.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia edilizia, il termine di sessanta giorni per impugnare il permesso di costruire decorre dall’inizio dei lavori quando si contesti la violazione delle distanze tra costruzioni o si sostenga che nessun manufatto potesse essere edificato sull’area. La piena conoscenza dell’atto non richiede la cognizione integrale del provvedimento, ma la percezione della sua esistenza e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività. La sola vicinitas non è sufficiente all’impugnazione del titolo edilizio, dovendo concorrere un interesse al ricorso inteso come pregiudizio effettivo e non emulativo. La carenza di legittimazione e di interesse è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, senza formazione di giudicato implicito. La progettazione di costruzioni civili in cemento armato è riservata a ingegneri e architetti, ma il rilievo di incompetenza del geometra è superato se il progetto strutturale risulta asseverato da un professionista abilitato.
Il Fatto
Il ricorrente, comproprietario di un fabbricato in un comune campano, ha impugnato davanti al T.a.r. Campania il permesso di costruire rilasciato per un edificio residenziale su particelle confinanti, poi volturato in favore di una società. L’istanza di accesso agli atti, motivata dalla verifica delle distanze e delle vedute, è stata presentata nel maggio 2017 e gli atti sono stati acquisiti nel giugno successivo; il ricorso è stato notificato in agosto.
Il giudice di primo grado, con sentenza in forma semplificata, ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività, ritenendo che il termine decadenziale decorresse dalla fase iniziale dei lavori, essendo i vizi sulle distanze immediatamente rilevabili dalla situazione di fatto. Da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio afferma che la legittimazione ad agire è condizione dell’azione, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado. La mancata pronuncia del primo giudice sull’eccezione di inammissibilità non determina giudicato interno, perché i presupposti e le condizioni del ricorso non possono mai formare giudicato implicito. L’unico limite al rilievo officioso è posto dall’art. 9 c.p.a. per il difetto di giurisdizione.
Nel merito, la Corte conferma la reiezione con diversa motivazione. Le censure sulle distanze sono irricevibili: secondo l’orientamento richiamato (Cons. Stato, Sez. IV, n. 7019 del 2021; Cons. Stato, Sez. IV, n. 962 del 2020), quando si contesta la violazione delle distanze il termine decorre dall’inizio dei lavori. La piena conoscenza non è conoscenza integrale dell’atto, bastando la percezione della lesività (Cons. Stato, Sez. IV, n. 3075 del 2018). Il termine decorre invece dal completamento o dal grado di sviluppo dei lavori solo se si contesta dimensionamento, consistenza o finalità del manufatto.
Le stesse censure sono comunque inammissibili per difetto di interesse. Richiamata l’Adunanza Plenaria n. 22 del 2021, la Corte ribadisce che la vicinitas non basta: occorre uno specifico pregiudizio. La verificazione disposta con ordinanza istruttoria ha accertato che il fabbricato rispetto al quale si lamenta la violazione dell’art. 9 d.m. n. 1444/1968 non è di proprietà dell’appellante e che la nuova costruzione è adiacente e non frontista, così escludendo il pregiudizio in termini di aria e luce.
Quanto alla dedotta incompetenza del geometra, la Corte ricorda che la progettazione di costruzioni civili in cemento armato è riservata a ingegneri e architetti (Cons. Stato, Sez. V, n. 883 del 2015), ma l’asseverazione del progettista strutturale depositata in esecuzione dell’istruttoria supera i rilievi sui calcoli. L’appello è quindi respinto, con conferma della sentenza e condanna dell’appellante alle spese.
Nota della Redazione
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