Giudicato cassatorio e limiti del rinvio sulla prova del patto di esclusiva (Cass. civ. Sez. I n. 9500 del 09.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice di rinvio è vincolato al decisum della sentenza di cassazione e non può ritenere formatosi il giudicato su un punto che la Corte di legittimità ha espressamente rimesso al suo esame. Viola l’art. 384 cod. proc. civ. la sentenza che, sull’errato presupposto della preclusione pro iudicato in ordine all’esistenza ed efficacia di un patto di esclusiva, ometta lo scrutinio demandatole. Il giudicato si forma solo su ciò che la pronuncia di cassazione ha definitivamente accertato, non su quanto essa ha riservato al giudice della riassunzione.

Il Fatto

La società ricorrente era stata condannata in primo grado a risarcire il danno cagionato a una società poi fallita per la violazione di un patto di esclusiva nella distribuzione di prodotti a marchio noto. La Corte d’Appello di Catania, investita della riassunzione dopo una precedente cassazione, ha rigettato l’appello rilevando che sull’esistenza del patto si era formato il giudicato.

La società soccombente ricorre per cassazione con sei motivi; la curatela fallimentare resiste e propone ricorso incidentale, dolendosi della quantificazione del danno e dell’inutilizzabilità delle prove tardivamente dedotte.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 384 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale ravvisato la preclusione pro iudicato sull’esistenza del patto. Il giudice di legittimità, nella precedente pronuncia, non aveva affatto valutato il merito: aveva rimesso al giudice del rinvio il compito di apprezzare il senso complessivo della condotta dell’appellante.

La Corte osserva che l’affermazione impugnata si fonda su una doppia ratio: l’essere stato il punto implicitamente deciso dal primo giudice e l’essere intervenuto l’avallo della precedente cassazione. Solo la seconda è stata censurata.

Tale assetto non regge. Il collegio rileva che lo sviluppo del ragionamento decisorio è “tutt’altro che coerente”, perché non è logicamente sostenibile che il giudicato si sia prodotto per effetto di due pronunce diverse. Dalla illustrazione dei motivi di gravame consta che l’appellante aveva censurato il contrario divisamento del primo giudice, deducendo l’assenza di qualsiasi pattuizione di esclusiva per una determinata zona.

Quanto al giudicato cassatorio, la sentenza di rinvio demandava espressamente al giudice della riassunzione di accertare se, alla luce della prosecuzione del rapporto dopo la disdetta e dell’assenza di vincoli di forma, il patto fosse efficace anche nei confronti dell’appellata. Nessun giudicato è dunque conseguito: il giudice di rinvio non era affatto sollevato dallo scrutinio del punto.

Il primo motivo del ricorso principale è accolto, assorbiti i restanti; la sentenza è cassata nei limiti del motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Catania in altra composizione. Il primo motivo del ricorso incidentale resta assorbito, il secondo è infondato; non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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