Il giudicato copre il deducibile e preclude l’improcedibilità sopravvenuta (TAR Lazio n. 593 del 30.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato copre il dedotto e il deducibile: esso si estende non solo alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le questioni proponibili in via di azione o eccezione che costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari della pronuncia. Ne consegue che l’amministrazione, chiamata a rideterminarsi in esecuzione di una sentenza di annullamento, non può addurre a fondamento di un provvedimento di improcedibilità argomenti che, pur logicamente spendibili nel giudizio definito, non furono ivi eccepiti. È illegittimo, inoltre, il provvedimento che dichiari l’improcedibilità di un’istanza concessoria senza il preventivo preavviso di rigetto prescritto dall’art. 10-bis l. 241/1990, che avrebbe consentito al privato di veicolare osservazioni a sostegno della propria posizione.
Il Fatto
Le ricorrenti, imprenditrici nel settore della nautica da diporto, avevano presentato alla Capitaneria di Porto istanze di assentimento in concessione di due specchi acquei destinati all’ormeggio di unità da diporto. Le istanze erano state respinte; i dinieghi sono stati annullati dal TAR per difetto di motivazione e di istruttoria, con pronuncia confermata in appello nel capo relativo all’annullamento.
Esperito il giudizio di ottemperanza, convertito d’ufficio in ricorso avverso il silenzio, il Tribunale aveva accertato l’obbligo del Comune di provvedere sulle istanze entro un termine perentorio. Inutilmente decorso il termine, era stato nominato un commissario ad acta. Nelle more dell’insediamento, il Comune ha dichiarato improcedibili le istanze, richiamando per relationem una nota regionale non ostesa e assumendo l’assenza del piano di utilizzazione degli arenili e un sopravvenuto difetto di interesse. Da qui l’impugnazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso e annulla il provvedimento. Il primo argomento speso dall’amministrazione, fondato sull’assenza del P.U.A., viola i limiti oggettivi del giudicato formatosi sulla sentenza di annullamento. In quel giudizio l’improcedibilità non era stata eccepita, benché l’argomento fosse logicamente spendibile; essa è ormai coperta in via implicita dal giudicato. Il Tribunale richiama, tra le pronunce più recenti, Cass. civ., ord. n. 1259/2024 e Cass. civ., ord. n. 33021/2022, secondo cui il giudicato concerne l’oggetto del processo e si estende a tutte le possibili questioni che ne costituiscono precedente logico necessario.
Quanto al secondo argomento, il Collegio rileva che le ricorrenti, nel portare avanti iniziative giudiziarie durate oltre un decennio, hanno ampiamente dimostrato il permanere dell’interesse alle concessioni richieste. È giustificato che le stesse non si interessino di ulteriori attività offerte sul mercato dal Comune resistente: la mancata partecipazione agli avvisi di sub gestione non equivale a carenza di interesse.
Il Tribunale respinge anche la tesi difensiva secondo cui l’adozione di un provvedimento espresso avrebbe comunque soddisfatto l’obbligo di provvedere. La sentenza avverso il silenzio si colloca nel perimetro tracciato dal precedente giudicato, che imponeva una rideterminazione piena, con istruttoria completa e ponderazione adeguata degli interessi in gioco. La motivazione richiama l’art. 37 cod. nav., che fissa gli elementi del giudizio discrezionale e impone di dar conto dell’istruttoria compiuta. Una mera dichiarazione di improcedibilità, basata su argomenti non spendibili o privi di sostanza, contrasta dunque con entrambi i giudicati.
Infine, il Collegio ritiene fondato anche il motivo relativo alla violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990. Il provvedimento non è stato preceduto dal preavviso di rigetto, necessario nel caso concreto per provocare un contraddittorio partecipativo fuori dal processo, nel quale le ricorrenti avrebbero potuto veicolare osservazioni idonee a sostenere la propria posizione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Nota della Redazione
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