Sanatoria edilizia e silenzio-rigetto: legittima la demolizione dopo i sessanta giorni (TAR Sicilia n. 1975 del 27.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Decorsi i sessanta giorni dalla presentazione della richiesta di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, si forma il silenzio-rigetto sull’istanza di sanatoria, con la conseguenza che l’ordine di demolizione adottato dopo tale termine non è emanato in pendenza del procedimento di sanatoria ed è legittimo. I termini procedimentali previsti dall’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 hanno carattere ordinatorio, salvo previsione espressa contraria o effetti preclusivi o decadenziali normativamente previsti, e il loro superamento non fa venir meno il potere amministrativo di provvedere. L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’opera abusiva è atto dovuto, privo di discrezionalità, subordinato al solo accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione e al decorso del termine di legge; essa ha natura meramente dichiarativa, poiché l’effetto traslativo si produce ipso iure, e l’accertamento dell’inottemperanza può essere contenuto nello stesso provvedimento acquisitivo.
Il Fatto
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza con cui il Comune ha ingiunto la demolizione di un edificio a due livelli realizzato in zona agricola, con una volumetria complessivamente accertata di circa 965,01 mc, superiore all’indice di edificabilità previsto dall’art. 24.4 delle Norme Tecniche di Attuazione. Essi hanno dedotto la sanabilità delle opere, avendo presentato istanza di accertamento di conformità non esitata dall’Amministrazione, e hanno contestato il calcolo della cubatura, richiamando l’art. 37 della legge regionale n. 19/2020 e l’art. 24.2 delle N.T.A.
Con motivi aggiunti hanno poi impugnato la determina di acquisizione al patrimonio comunale, la comunicazione di avvio del procedimento e il verbale di accertamento dell’inottemperanza, sostenendo l’illegittimità derivata degli atti, la violazione dei termini dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 e la necessità di un autonomo provvedimento dichiarativo dell’inottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge la tesi della sanabilità. Il provvedimento impugnato dà atto che la richiesta di integrazione documentale era stata riscontrata, sia pure in modo incompleto, in data 15 settembre 2021. Da quel momento decorre il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 36, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, con la conseguenza che al 15 novembre 2021 deve ritenersi formato il diniego tacito sull’istanza di accertamento di conformità.
Ne deriva che il sollecito inoltrato nel giugno 2022 è stato presentato quando il silenzio-rigetto si era già consolidato. L’ordine di demolizione non è quindi intervenuto in pendenza del procedimento di sanatoria, ma dopo la definizione tacita della domanda, rimasta non impugnata. Per le medesime ragioni non possono essere accolti i motivi aggiunti che presuppongono la mancata definizione del procedimento.
Quanto alla violazione dei termini dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, il Collegio osserva che i termini procedimentali hanno carattere ordinatorio, salvo che la legge disponga diversamente in modo espresso o che dal loro superamento derivino effetti di preclusione o decadenza. Nel caso di specie tali effetti non sono contemplati, sicché il potere amministrativo di provvedere non viene meno per il mero decorso del termine.
Sull’acquisizione, la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui l’ordinanza di acquisizione gratuita dell’opera abusiva è atto dovuto, privo di discrezionalità, subordinato al solo accertamento dell’inottemperanza e al decorso del termine di legge (Cons. Stato, Sez. VI, n. 3674 del 2023; n. 6888 del 2021). L’effetto traslativo si produce ipso iure e il provvedimento ha natura meramente dichiarativa (Cons. Stato, Sez. VI, n. 3120 del 2020).
Pertanto, ai fini dell’acquisizione occorre solo il provvedimento dichiarativo che accerti l’inottemperanza, e tale accertamento ben può essere contenuto nello stesso atto acquisitivo, come avvenuto nella specie. Il ricorso, anche per motivi aggiunti, è respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.