Revoca della concessione di suolo pubblico per emissioni sonore moleste (Cons. Stato n. 18 del 02.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca della concessione di occupazione del suolo pubblico, fondata sulla violazione di una prescrizione che vieti in termini inequivoci la diffusione di musica e altre attività di intrattenimento, non richiede il previo bilanciamento con l’interesse del concessionario all’esercizio dell’attività, essendo la revoca stessa espressamente prevista dall’atto autorizzatorio come conseguenza dell’inosservanza delle prescrizioni. Il mancato deposito della sentenza appellata nel termine perentorio non determina l’inammissibilità dell’impugnazione, ai sensi dell’art. 94, comma 1, cod. proc. amm., secondo il principio enunciato dall’Adunanza plenaria. Ai fini del sindacato di legittimità sull’eccesso di potere, la valutazione dei presupposti di fatto è corretta quando l’istruttoria si protrae per un arco temporale significativo e non trascura elementi decisivi di segno contrario. Il rigetto della domanda risarcitoria consegue alla mancanza del presupposto dell’illegittimità dell’atto.

Il Fatto

Il titolare di un esercizio commerciale adibito a bar e luogo di ristoro impugna davanti al TAR Sardegna la determinazione con cui il Comune ha disposto la revoca immediata della concessione per l’occupazione del suolo pubblico, chiedendo altresì il risarcimento del danno. La revoca si fonda su una pluralità di elementi: la segnalazione dell’ATS sulle condizioni igienico-sanitarie del locale, l’accertamento strumentale dell’ARPAS che aveva rilevato il superamento del valore differenziale del rumore notturno, le testimonianze raccolte dalla Polizia giudiziaria, gli interventi delle forze dell’ordine su richiesta dei residenti e la violazione dell’art. 7 dell’autorizzazione, che vietava la diffusione di musica nell’area in concessione.

Il TAR dichiara in parte improcedibile la domanda di annullamento, per essere stata rilasciata nelle more una nuova autorizzazione, e in parte la respinge, escludendo il presupposto dell’illegittimità dell’atto e rigettando la pretesa risarcitoria. Il ricorrente propone appello, contestando i presupposti di fatto e deducendo l’eccesso di potere per falsità dei presupposti, difetto di istruttoria e violazione dei principi di gradualità e proporzionalità. Il Comune non si costituisce in appello.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Presidente di Sezione segnala ai sensi dell’art. 72-bis cod. proc. amm. un possibile profilo in rito: l’appellante non aveva depositato la sentenza appellata entro il termine perentorio. La questione viene rimessa all’Adunanza plenaria, che con la sentenza n. 5 del 2025 enuncia il principio secondo cui l’art. 94, comma 1, cod. proc. amm. non dispone l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’impugnazione in caso di mancato deposito della sentenza impugnata. La causa torna quindi alla Sezione per ogni ulteriore statuizione.

Nel merito, il Collegio ritiene il motivo infondato. I fatti non risultano travisati né erroneamente valutati. Riconosciuta l’irrilevanza dell’accertamento sullo stato di degrado interno al locale, in quanto precedente al rilascio dell’autorizzazione, la Corte valorizza la rilevazione dell’ARPAS, i cui risultati non sono contestati e che è comunque successiva al rilascio dell’autorizzazione vietante la diffusione di musica, senza distinzione tra fonte sonora interna o esterna.

Assume rilievo il verbale della Polizia locale, il conseguente procedimento penale per il reato di cui all’art. 659 cod. pen., conclusosi con condanna alla pena dell’ammenda, e l’ordinanza sindacale n. 66 del 2018, che imponeva la cessazione delle emissioni sonore moleste. Il numero esiguo delle sommarie informazioni testimoniali non inficia la valutazione, trattandosi di escussioni assunte nel corso delle indagini. Gli interventi delle forze dell’ordine su richiesta dei residenti dimostrano la diffusione delle emissioni all’esterno del locale.

Non sono decisive le risultanze dei verbali prodotti dall’appellante, che attestano un volume non elevato, poiché la concessione vietava la diffusione di musica sic et simpliciter, e il DVD acquisito documenta un DJ in attività con la consolle posizionata all’esterno, nell’area in concessione. Quanto alla pretesa cessazione delle molestie dal giugno 2018, la Corte rileva che la relazione tecnica di parte è successiva all’adozione della revoca e non contiene indicazioni sugli accorgimenti adottati.

Il provvedimento resiste dunque alle censure, essendo fondato su presupposti oggettivi e correttamente valutati, acquisiti all’esito di un’istruttoria protrattasi nel tempo. La revoca appare conforme alle prescrizioni dell’atto autorizzatorio, regolarmente preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento. L’appello è respinto e resta confermato il rigetto della domanda risarcitoria per mancanza del presupposto dell’illegittimità dell’atto. Restano assorbite l’eccezione di inammissibilità del ricorso, non riproposta in appello, e le relative critiche. Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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