Termine di impugnazione del permesso di costruire e onere di accesso documentale (TAR Calabria n. 1937 del 14.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel contenzioso contro i titoli edilizi proposto da soggetti terzi, il termine di impugnazione decorre dalla piena conoscenza della lesività dell’atto, coincidente con la percezione dei suoi elementi essenziali, e non dal rilascio della documentazione richiesta con accesso agli atti. Chi intende contestare un permesso di costruire ha l’onere di attivare sollecitamente l’accesso documentale, senza che l’istanza valga di per sé a differire la decorrenza del termine. La vicinitas incide sulla legittimazione ma non dimostra in modo automatico l’interesse a ricorrere, che richiede un pregiudizio personale, attuale e concreto, non ravvisabile in un generico aggravio del carico urbanistico. La fondatezza anche di una sola delle eccezioni di inammissibilità preclude l’esame del merito.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di un fabbricato in fase di completamento prospettante su un cortile comune, impugna il permesso di costruire n. 17 del 26.7.2022 rilasciato alla società controinteressata per la realizzazione di due “giardini d’inverno” al settimo piano di un edificio contiguo, ai sensi dell’art. 60 del REU di Cosenza.
Il ricorso, notificato il 22.5.2023, censura l’erroneità del presupposto dichiarativo, il calcolo delle altezze con superamento dei 24 metri e la conseguente necessità della valutazione dei Vigili del Fuoco, l’inefficacia dei titoli edilizi presupposti e l’assenza del nulla osta del Genio Civile. La controinteressata eccepisce in rito la tardività, il difetto di legittimazione e la carenza di interesse; il Comune non si costituisce.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di tardività, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato resa tra le stesse parti: il dies a quo coincide con la piena conoscenza della lesività, non con la consapevolezza formale dell’atto, e chi contesta un titolo edilizio deve esercitare sollecitamente l’accesso documentale (Cons. Stato n. 6996 del 2020).
Dalla relazione tecnica della ricorrente emerge che già il 3 e il 9 febbraio 2023 erano visibili ponteggi e gru e attività edilizia in corso ai piani alti, compreso il settimo. Poiché la censura investe la stessa realizzabilità di opere a quel piano, da quella data la ricorrente era in condizione di impugnare: il ricorso è quindi tardivo. Irrilevante l’accesso del 23.3.2023, che ha al più rivelato la tipologia dell’opera, non lo svolgimento dell’attività già nota.
È parimenti fondata l’eccezione di carenza di interesse. La vicinitas non basta a dimostrare il pregiudizio, che deve essere personale, attuale e concreto e non può risolversi nella generica deduzione di un aggravio del carico urbanistico. La controinteressata ha inoltre dedotto, senza replica, la distanza dei balconi e l’interposizione di un manufatto di terzi, così come la marginalità dell’ampliamento, pari a mq 9,40 e al 3,6% della superficie del piano.
Nel merito le censure sono comunque infondate. Il permesso è titolo autonomo che trova base nell’art. 60 del REU, che ammette la chiusura vetrata fino al 30% del terrazzo. La questione delle altezze riguarda l’edificio nel suo complesso e titoli diversi, non impugnati e ormai consolidati all’esito del contenzioso definito da Cons. Stato n. 7148 del 2025. L’invio della pratica ai Vigili del Fuoco è dato neutro. Quanto al nulla osta del Genio Civile, l’art. 2, comma 3, lett. c.7), del Regolamento regionale n. 20/2020 consente di ritenere i manufatti compatibili con la disciplina delle opere prive di rilevanza per la pubblica incolumità, in assenza di più puntuali deduzioni.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese in favore della sola controinteressata costituita, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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