Improcedibilità del ricorso per cassazione per omesso deposito della sentenza con relata di notificazione (Cass. civ. Sez. 3 n. 19815 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., il ricorso per cassazione con il quale il ricorrente depositi la copia autentica della sentenza impugnata priva della relata di notificazione e non provveda altresì al deposito della copia analogica del messaggio di posta elettronica certificata recante la relata stessa. L’onere di deposito non può ritenersi assolto dall’attestazione di conformità resa dal difensore, né dalla mancata contestazione della controparte, né dal mancato disconoscimento ai sensi dell’art. 23, comma 2, d.lgs. n. 82/2005. L’improcedibilità è rilevabile anche d’ufficio e non è esclusa dalla costituzione del resistente, salva la rimessione in termini ai sensi dell’art. 153, comma 2, c.p.c. per causa non imputabile al ricorrente.
Il Fatto
Il ricorrente, soccombente in entrambi i gradi di merito, aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall’asserita responsabilità professionale del proprio difensore nell’adempimento di un mandato relativo a un’azione risarcitoria per un sinistro stradale. Il Tribunale di Roma, con la sentenza qui impugnata, aveva confermato la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda, con integrale compensazione delle spese di lite, e il soccombente aveva proposto ricorso per cassazione sulla base di sette motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato che il ricorso non poteva essere esaminato nel merito per la sussistenza di una questione pregiudiziale di rito. Il ricorrente, pur avendo allegato che la sentenza impugnata era stata notificata a mezzo PEC in data 27 aprile 2023, si era limitato a produrre una copia autentica della stessa priva della relata di notificazione, in violazione dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., che impone il deposito della copia autentica della sentenza impugnata unitamente alla relata di notificazione entro il termine fissato.
La Corte ha precisato che non era stata depositata, da parte del ricorrente, la copia analogica del messaggio di posta elettronica certificata recante la relata di notificazione, nonostante il difensore avesse attestato la conformità della copia analogica prodotta. Tale adempimento non vale ad escludere l’improcedibilità del ricorso, atteso che l’onere di deposito non può ritenersi assolto dalla mera attestazione di conformità resa dal difensore. Allo stesso modo, la mancata contestazione da parte del controricorrente dell’avvenuto deposito e il mancato disconoscimento di conformità ai sensi dell’art. 23, comma 2, d.lgs. n. 82/2005 non rilevano al fine di ritenere acquisita la sentenza impugnata agli atti del giudizio.
La Corte ha quindi confermato il principio, già affermato dalle Sezioni Unite n. 10648 del 2017, secondo cui l’improcedibilità consegue all’omesso deposito della sentenza impugnata con la relata di notificazione, non essendo la sentenza «comunque acquisita nella disponibilità della Corte», e ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui l’omesso o tardivo deposito del ricorso dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica comporta l’improcedibilità, rilevabile anche d’ufficio, salva la rimessione in termini ai sensi dell’art. 153, comma 2, c.p.c., per il caso di causa non imputabile al ricorrente.
La Corte ha infine escluso che l’obbligo di deposito di cui all’art. 369 c.p.c. costituisca un impedimento sproporzionato al diritto di accesso a un tribunale garantito dall’art. 6 § 1 della Convenzione, anche con riferimento all’attestazione di conformità della copia cartacea della sentenza notificata per posta elettronica certificata, e ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della parte controricorrente, con liquidazione in complessivi euro 1.500,00 oltre esborsi, spese generali e accessori di legge.
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Nota della Redazione
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