Ammonimento per stalking: sufficienza degli indizi e garanzie procedimentali (TAR Liguria n. 570 del 16.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ammonimento questorile non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento nei casi in cui sussistano specifiche ragioni di urgenza, ed è comunque sottratto all’annullamento, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, della legge n. 241/1990, quando l’amministrazione dimostri che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. La misura si fonda su un complesso di elementi indiziari idonei a desumere, con sufficiente attendibilità, un comportamento reiterato, molesto o minaccioso, avvertito come tale dal destinatario e atto a determinare uno stato di ansia o paura. La valutazione amministrativa è di tipo prognostico ex ante e non accerta responsabilità. Ai fini della legittimità del provvedimento è sufficiente che il quadro indiziario, nel suo complesso, sorregga il giudizio di pericolo; la reciprocità delle condotte non esclude la configurabilità di atti persecutori.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato l’ammonimento emesso dal Questore della Provincia di Genova su istanza di una vicina di casa, che denunciava comportamenti vessatori e offese, in parte legate all’orientamento sessuale della richiedente. L’interessato ha dedotto la violazione delle garanzie partecipative, per non essere state ascoltate le persone indicate nelle memorie e per non essere stato posto in contraddittorio sui file audio e video prodotti dall’istante.

Con motivi aggiunti ha integrato le censure dopo il deposito in giudizio dei verbali di sommarie informazioni e della relazione di servizio contenente la trascrizione dei file. Nel merito ha contestato l’insufficienza del quadro indiziario e la natura meramente condominiale dei contrasti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge entrambi i motivi. Sul piano procedimentale richiama il consolidato orientamento secondo cui, nei procedimenti di ammonizione orale, la natura preventiva e cautelare della misura consente di non inoltrare la comunicazione di avvio quando ricorrano ragioni di urgenza, e il diritto di accesso si atteggia con moduli di contenuto variabile, compatibili con la tutela degli interessi pubblici connessi alle indagini in corso (Cons. Stato, Sez. III, n. 10369/2022; Cons. Stato, Sez. I, n. 88/2025).

Nel caso concreto il ricorrente ha presentato due memorie, la seconda dopo aver avuto accesso all’istanza e a parte della documentazione. L’unico atto non sottoposto a contraddittorio è la relazione di servizio contenente la sintesi dei file audio e video. Il Collegio ritiene che la sua ostensione non avrebbe mutato la determinazione finale, applicando l’art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, della legge n. 241/1990, esteso anche agli atti non vincolati.

Il ricorrente, inoltre, non avrebbe screditato le testimonianze assunte né gli accertamenti, secondo il principio di Cons. Stato, Sez. I, n. 476/2023. La relazione della Divisione Anticrimine conferma la presenza del ricorrente in occasione dell’intervento della Polizia e l’identificazione vocale nei video. La dimensione condominiale dei dissidi non esclude l’ammonimento, funzionale a prevenire lo stalking condominiale; l’atteggiamento provocatorio della richiedente è marginale, poiché la reciprocità delle condotte non esclude il reato (Cass. pen., Sez. V, n. 42643/2021).

Nel merito il TAR ricorda che la misura presuppone elementi indiziari da cui desumere, con sufficiente attendibilità, un comportamento anomalo e molesto, avvertito come tale dalla vittima; la valutazione amministrativa è prognostica ex ante e non accerta responsabilità, muovendosi secondo logica probabilistica (Cons. Stato, Sez. III, n. 7883/2020; Cons. Stato, Sez. III, n. 7486/2023).

Il quadro indiziario è giudicato sufficientemente circostanziato: la narrativa dell’istante, le dichiarazioni di una teste oculare, il riscontro offerto dai file audio e video con una minaccia e contumelie legate all’orientamento sessuale. Anche lo stato di ansia e il mutamento delle abitudini di vita risultano documentati. Il ricorso è respinto; le spese sono compensate per metà a causa della mancata instaurazione del contraddittorio su documenti decisivi, con condanna del ricorrente alla restante metà.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *