Decadenza delle domande per incarichi direttivi con delibera del CSM (Cons. Stato n. 3796 del 13.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La decadenza delle altre domande di conferimento di incarico direttivo, prevista dall’art. 51 del Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria, opera alla data della deliberazione con cui il Plenum del CSM conclude la procedura, e non a quella della proposta formulata dalla Commissione competente, che costituisce atto endoprocedimentale di rilevanza interna. Il magistrato che abbia conseguito la nomina per la sede della domanda più risalente nel tempo e non revocata non vanta un interesse tutelabile all’esame delle ulteriori domande pendenti. La graduazione soggettiva delle preferenze non è tutelata al di fuori delle regole della revoca e recede di fronte all’interesse pubblico alla sollecita copertura delle vacanze e alla continuità delle funzioni giurisdizionali.

Il Fatto

L’appellante, magistrato con funzioni requirenti, aveva presentato domanda per due incarichi direttivi di Procuratore della Repubblica: dapprima per la sede di Vasto e, in seguito, per quella de L’Aquila, da lui ritenuta più gradita. La Commissione competente, nella seduta del 21 marzo 2024, non esamino la candidatura per L’Aquila sul presupposto che il magistrato fosse già destinato ad altro incarico, e formulò le proposte per altri candidati.

Il Plenum del CSM deliberò la nomina a Procuratore di Vasto l’8 maggio 2024 e, in data 22 maggio 2024, conferì l’incarico direttivo per L’Aquila al controinteressato. Il TAR Lazio, con sentenza n. 13188/2025, respinse il ricorso, rilevando che l’interessato aveva pienamente manifestato la volontà di essere nominato a Vasto, senza revocare la domanda e assumendo poi le funzioni. Propone appello l’originario ricorrente; resistono il CSM e il controinteressato, che a sua volta appella in via incidentale sulla reiezione dell’eccezione di improcedibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il sistema di coordinamento tra procedure selettive concorrenti. La disciplina legislativa e i criteri applicativi del CSM ricercano un punto di equilibrio tra l’interesse pubblico alla sollecita copertura delle sedi direttive e l’opportunità di consentire ai magistrati di partecipare a più procedure. Il criterio prescelto è quello cronologico: ogni procedura mantiene autonomia e va avviata senza ritardo; è superata la prassi delle procedure “a pacchetto”; è fissato un tetto alle domande mantenibili attive; è esclusa ogni graduazione o istanza condizionata.

Quanto al momento in cui la procedura può dirsi conclusa, idoneo a determinare l’effetto di revoca delle altre domande, la Corte ritiene convincente la tesi secondo cui esso coincide con la data della deliberazione del CSM, ancorché il decreto di nomina e la presa di possesso intervengano successivamente. La proposta della Commissione è atto endoprocedimentale e ha rilevanza solo interna: la volontà consiliare è espressa dalla delibera.

Nella specie, l’8 maggio 2024 il Plenum aveva conferito all’appellante l’incarico di Procuratore di Vasto. A quella data ogni altra domanda doveva intendersi revocata; pertanto, alla data della delibera per L’Aquila, il 22 maggio 2024, l’effetto era già prodotto. La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui il Testo Unico è fonte di disposizioni amministrative che autovincolano la discrezionalità dell’organo di autogoverno, senza incidere sul diritto di azione (artt. 24 e 113 Cost.), con la conseguenza che la decadenza resta circoscritta alla fase amministrativa (Cons. Stato, Sez. VII, n. 2619 del 2022).

Il Collegio ribadisce inoltre che l’omesso esame della candidatura di un magistrato già designato per un diverso incarico non costituisce vizio di legittimità, rispondendo a una prassi risalente seguita per ragioni di efficienza e semplificazione (Cons. Stato, Sez. VII, n. 2140 del 2022). L’appellante ha ottenuto la nomina richiesta con la prima domanda, non revocata: non vi è alcun provvedimento sfavorevole, ma difetto di una posizione giuridica soggettiva tutelabile.

La Corte esclude che l’aspirazione alla sede più gradita possa prevalere sull’interesse pubblico alla celerità delle nomine: diversamente, l’aspirante a più posti potrebbe paralizzare le nomine per un tempo indefinito. L’art. 69 del Testo Unico impone la revoca della domanda non oltre tre giorni prima della seduta della Commissione, salvo eccezionali ragioni documentate: la mancata revoca ha legittimamente comportato il mancato esame per la sede diversa. Il primo motivo è respinto, con assorbimento dei motivi riproposti e dell’appello incidentale; le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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