Mansioni superiori sostituto non definitive se sostituzione è abuso (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 31120 del 28.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto con altro lavoratore di qualifica inferiore, per escludere il diritto del sostituto alla definitiva assegnazione alle mansioni superiori, ai sensi dell’art. 2103 cod. civ. e della contrattazione collettiva applicabile, la professionalità del lavoratore deve essere tutelata contro possibili abusi del datore di lavoro. La non definitività dell’inquadramento superiore costituisce un’eccezione alla regola generale della definitività, correlata a un periodo di assegnazione di norma non superiore a tre mesi, e richiede un sicuro accertamento del rapporto effettivo tra assegnazione e sostituzione. Il giudice di merito deve valutare tutte le circostanze del caso concreto, inclusa la durata della sostituzione.
Il Fatto
Una lavoratrice agisce nei confronti della società datrice — poi dichiarata fallita, con interruzione e riassunzione del giudizio nei confronti del fallimento — rivendicando l’inquadramento in un livello superiore per avere svolto, in via di fatto, mansioni superiori a seguito del collocamento in aspettativa del capo ufficio.
Il Tribunale riconosce il diritto all’inquadramento superiore, ma limitandolo temporalmente al periodo compreso tra il terzo mese successivo al collocamento in aspettativa del dipendente sostituito e il maggio 2012. La Corte d’Appello di Caltanissetta respinge l’appello della lavoratrice, valorizzando la lettera dell’art. 2103 cod. civ. nella formulazione anteriore alla riforma del 2015, che fa salva l’ipotesi della sostituzione di lavoratore in servizio con diritto alla conservazione del posto. La lavoratrice ricorre per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, trattati congiuntamente per connessione, investono il rapporto tra la regola della definitività dell’inquadramento superiore e l’eccezione della sostituzione. La Corte ricostruisce il quadro sistematico: la non definitività dell’assegnazione a mansioni superiori, in caso di sostituzione di dipendente con diritto alla conservazione del posto, è un’eccezione alla regola generale posta dalla norma codicistica e da quella collettiva, che è quella della definitività dell’inquadramento corrispondente alle mansioni svolte in concreto, correlata a un periodo di norma non superiore a tre mesi.
Da qui la conseguenza: l’eccezione esige un sicuro accertamento della sostituzione, nel senso dell’effettivo collegamento tra assegnazione a mansioni superiori e assenza del titolare. Tale sicurezza può desumersi da un provvedimento formale — nel caso di specie del tutto mancante — o dalle circostanze concrete. Diversamente, l’utilizzo permanente o semipermanente del lavoratore con inquadramento inferiore aggira il dato normativo e si risolve in un abuso, tanto più in un’ipotesi di durata quadriennale, decisamente lontana dal dato normativo.
La Corte richiama la propria giurisprudenza: non è necessario, in mancanza di una prescrizione in tal senso nell’art. 2103 cod. civ., che la sostituzione sia comunicata all’interessato prima o in concomitanza dell’attribuzione delle mansioni superiori (Cass. n. 12793/2003); né il datore deve comunicare il nominativo del sostituito e i motivi della sostituzione, fermo restando che la contrattazione collettiva può prevedere un regime più rigoroso per tutelare la professionalità contro possibili abusi (Cass. n. 7126/2007; Cass. n. 24348/2006).
Nel valutare la fattispecie, la Corte di merito ha omesso di considerare una vera e propria condizione negativa: l’assenza di abuso datoriale nell’utilizzo di lavoratore con qualifica inferiore per mansioni superiori, per un periodo anomalo e sproporzionato rispetto all’usuale trimestre. Tale omesso accertamento integra violazione del dato normativo, con conseguente cassazione della sentenza e rinvio.
Il terzo motivo — relativo all’adeguamento delle posizioni assicurativa e previdenziale — è dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e per mancato confronto con la motivazione impugnata. La Corte cassa la sentenza in accoglimento dei primi due motivi, con rinvio alla Corte d’Appello di Caltanissetta in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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