Rimborso IVA e contributi pubblici fuori campo: detrazione parziale ex art. 19, comma 4, d.P.R. n. 633/1972 (Cass. civ. Sez. 5 n. 21606 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di impugnazione del rigetto di un’istanza di rimborso, l’Amministrazione finanziaria può esercitare la facoltà di controdeduzione ex art. 23 d.lgs. n. 546/1992 e prospettare argomentazioni giuridiche ulteriori rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato, senza che si configuri un vizio di ultrapetizione. Per gli acquisti di beni e servizi utilizzati promiscuamente per operazioni imponibili e per operazioni non soggette all’imposta, la detrazione dell’IVA è ammessa solo in misura proporzionale, ai sensi dell’art. 19, comma 4, d.P.R. n. 633/1972. La natura pubblica del contributo e la finalità istituzionale dell’ente erogatore non escludono di per sé la sinallagmaticità della prestazione, che va accertata in concreto.
Il Fatto
La Curatela di un fallimento chiedeva il rimborso della minore eccedenza detraibile IVA per l’anno d’imposta 2018. Il credito veniva ceduto a una banca, la quale si vedeva riconoscere solo una quota minore dell’importo richiesto. L’Ufficio, in particolare, riteneva che le somme percepite dall’ente per l’attività di formazione professionale dovessero essere qualificate come corrispettivi di operazioni esenti, determinando l’indetraibilità dell’imposta assolta sugli acquisti.
La banca impugnava il diniego parziale, contestando la riqualificazione delle operazioni da “fuori campo IVA” a “esenti”, e otteneva ragione in entrambi i gradi del giudizio tributario. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, confermando la decisione di primo grado, escludeva che le erogazioni pubbliche avessero natura di corrispettivo, trattandosi di contributi privi di sinallagmaticità. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, censurando l’affermazione del giudice d’appello secondo cui l’Amministrazione non avrebbe potuto ampliare in giudizio le proprie difese rispetto al contenuto del provvedimento impugnato. Richiamando il proprio consolidato orientamento, la Corte ha precisato che, nelle controversie aventi ad oggetto il rigetto di un’istanza di rimborso, il contribuente assume la posizione sostanziale di attore e l’Ufficio può prospettare argomentazioni giuridiche ulteriori rispetto alla motivazione del diniego, senza che ciò determini un vizio di ultrapetizione. Non può, infatti, attribuirsi alla motivazione del provvedimento di rigetto, equiparabile al silenzio-rifiuto, il carattere dell’esaustività.
Con il secondo motivo, la Corte ha esaminato la questione della detraibilità dell’IVA sugli acquisti effettuati dall’ente di formazione. Ha richiamato l’art. 19, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, che esclude la detrazione per l’imposta afferente beni e servizi impiegati in operazioni esenti o non soggette al tributo, e l’art. 19, comma 4, che disciplina l’ipotesi di utilizzo promiscuo dei beni e servizi acquistati. In tale ultima evenienza, la detrazione è ammessa solo per la quota imputabile alle operazioni che conferiscono il diritto a detrazione.
La Suprema Corte ha quindi ricordato la portata dell’art. 10 del d.l. n. 210/2015, conv. con modif. dalla l. n. 21/2016, e in particolare del comma 2-ter, che interpreta l’art. 19, comma 2, d.P.R. n. 633/1972 nel senso che l’IVA è detraibile solo se i beni e i servizi acquistati sono utilizzati per operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione. Ha inoltre valorizzato la giurisprudenza secondo cui la detrazione spetta per l’attività di formazione qualificata come commerciale, senza che rilevi l’erogazione di contributi a fondo perduto, se non quando il versamento si inserisca in un rapporto sinallagmatico.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che l’esenzione di cui all’art. 10, primo comma, n. 20, d.P.R. n. 633/1972 non ricorre, difettando il requisito soggettivo. Quanto alla qualificazione dei contributi come fuori campo IVA, ha osservato che la natura pubblica del finanziamento e la finalità istituzionale dell’ente sono elementi neutri ai fini della nozione di prestazione di servizi, come chiarito dalla giurisprudenza della CGUE. Il carattere solo parziale della destinazione dei fondi all’erogazione di voucher ha reso necessario un rinnovato accertamento di fatto. La sentenza è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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