Giuramento decisorio non decisivo se il documento è privo di firma (Cass. civ. Sez. II n. 8083 del 27.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giuramento decisorio è mezzo di prova legale la cui ammissione presuppone che i capitoli vertano su fatti decisivi per la controversia. Se il giudice di merito ha già escluso, con motivazione adeguata, la riferibilità del documento su cui i capitoli si fondano al rapporto dedotto in causa, la mancata ed espressa pronuncia sull’istanza configura non già omessa motivazione, bensì rigetto implicito. Il motivo che censuri tale omissione senza dimostrare la decisività del capitolato è inammissibile, restandone preclusa la valutazione nel merito.

Il Fatto

Una società ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano che, confermando la decisione di primo grado, aveva revocato il decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti di altra società per un credito da fornitura di materiale elettrico. I giudici di merito avevano ritenuto che la documentazione prodotta e le testimonianze assunte non provassero che il materiale fosse stato ordinato dalla debitrice.

Nel giudizio di legittimità la ricorrente censura la sentenza d’appello per non essersi pronunciata sull’istanza di ammissione del giuramento decisorio formulata con l’atto di appello, formulata su capitoli relativi alla riferibilità delle fatture alle forniture eseguite in forza di determinati ordinativi e alla loro accettazione e utilizzazione in cantiere. La controricorrente resiste.

La Motivazione della Corte

La censura è articolata come nullità della sentenza per violazione degli artt. 2736 cod. civ. e 233, 237 e 238 cod. proc. civ., oltre che per motivazione assente. La ricorrente sostiene che la Corte d’appello abbia trascurato del tutto, o respinto senza motivazione, l’istanza di ammissione del giuramento decisorio.

La Suprema Corte non nega il dato fattuale della mancata pronuncia espressa. Rileva però che la Corte d’appello ha affermato con chiarezza che il documento sul quale i capitoli si fondavano non atteneva al contratto dedotto in causa. Il documento, pur su carta intestata della controricorrente, era privo di firma; la ricorrente aveva dichiarato che ad apprestare le forniture era stato un soggetto delegato dall’amministratore unico a gestire i contratti già in essere, e non a stipularne di nuovi.

Da tale premessa la Corte d’appello ha tratto che quel soggetto poteva gestire i contratti già in essere, mentre quello in oggetto era contratto nuovo, rispetto al quale difettava il potere di rappresentanza e di firma. Il documento non era dunque idoneo a fondare un riconoscimento di debito né a provare il rapporto contrattuale presupposto del credito.

Su questo punto si concentra il ragionamento della Cassazione. A fronte delle affermazioni della Corte di appello, la ricorrente non precisa né dimostra come il capitolato del giuramento decisorio, tendente a far emergere il rapporto tra le fatture e le forniture asseritamente eseguite in forza degli ordinativi, potesse essere decisivo. Manca cioè la dimostrazione del requisito di decisività dei fatti oggetto del giuramento, che costituisce condizione necessaria per l’ammissione del mezzo di prova.

La mancata pronuncia sull’istanza finisce così per risolversi in un rigetto implicito, coerente con la già intervenuta esclusione del valore probatorio del documento su cui i capitoli si fondavano. Il motivo è pertanto dichiarato inammissibile e il ricorso rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e all’assolvimento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *