Giustificazioni dell’anomalia non possono modificare l’offerta tecnica (Cons. Stato n. 7292 del 02.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, le giustificazioni rese dall’aggiudicataria non possono modificare il contenuto dell’offerta tecnica presentata in gara. La sostituzione delle tre squadre tipo offerte con una sola squadra, di composizione ridotta, e la soppressione della coppia di movieri e del topografo integrano una modifica sostanziale dell’offerta, non una mera esplicazione del monte ore. Il principio di immodificabilità dell’offerta presidia l’imparzialità, la trasparenza e la parità di trattamento tra gli operatori economici. Il soccorso istruttorio è ammesso solo per chiarimenti o correzione di errori materiali manifesti che non alterino il contenuto delle offerte. La causa di esclusione del collegamento sostanziale rileva per la sola gara cui la condotta si riferisce, e la mera omissione dichiarativa non costituisce autonoma causa di esclusione.

Il Fatto

La centrale unica di committenza indice una gara per opere di completamento di un grande progetto nel litorale domitio. L’aggiudicazione in favore di una società viene annullata una prima volta dal TAR Campania, che ordina la verifica di congruità dei costi della manodopera. Rinnovata la verifica, la stazione appaltante conferma l’aggiudicazione. La seconda classificata impugna e il TAR Campania n. 2453/2026 accoglie il ricorso principale, annulla l’aggiudicazione, dichiara il diritto all’aggiudicazione e al contratto e accerta l’inefficacia del contratto stipulato; rigetta invece il ricorso incidentale dell’aggiudicataria sul collegamento sostanziale con altro operatore.

La società aggiudicataria appella, deducendo l’insindacabilità della valutazione tecnica, l’erronea configurazione di una modifica dell’offerta e la violazione del giudicato formatosi sulla prima sentenza di annullamento. Resiste la seconda classificata; si costituisce la stazione appaltante aderendo all’appellante.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato esamina anzitutto la dedotta violazione del giudicato. La verifica di congruità e le giustificazioni si sono svolte solo dopo la prima sentenza di annullamento. Proprio in quella sede sono emerse le contestate modifiche dell’offerta tecnica. Esse non potevano quindi essere coperte dal giudicato, formatosi su fatti diversi: le censure si fondano su fatti sopravvenuti e correttamente sono state proposte con il secondo ricorso.

Sul punto centrale, la Corte muove dal dato documentale. L’offerta tecnica indicava una struttura di cantiere basata su tre squadre tipo, ciascuna di sette operai oltre capo squadra e topografo, e prevedeva una coppia di movieri per la gestione del traffico. Nelle giustificazioni l’aggiudicataria ha dichiarato di impiegare una sola squadra, di composizione diversa e ridotta, eliminando i movieri e la figura del topografo. La difformità è evidente per tabulas.

L’appellante oppone che l’impegno negoziale riguarderebbe il monte ore e non la presenza fisica degli operai. La Corte respinge la tesi: il dato del monte ore è inattendibile. La somma delle ore varia, secondo i documenti richiamati, tra 7.417, 9.054 e 11.414. Il parametro non offre quindi alcuna certezza sui contenuti dell’impegno.

Attraverso le giustificazioni l’aggiudicataria ha perciò sostanzialmente modificato l’offerta tecnica. Ciò viola il principio generale di immodificabilità dell’offerta, posto a tutela dell’imparzialità e della trasparenza dell’azione amministrativa e della concorrenza (Cons. Stato, sez. V, n. 1857 del 2025). La parità di trattamento esige che gli offerenti restino su un piano di parità nella preparazione e nella valutazione delle offerte (CGUE, C-810/24) e impedisce modifiche successive al deposito (CGUE, C-737/22). Integrazioni sono ammesse solo per chiarimenti o errori materiali manifesti, senza modifica sostanziale (CGUE, C-131/16; art. 101, terzo comma, del Codice dei contratti pubblici).

Il secondo motivo, sul ricorso incidentale escludente, è pure infondato. La mera omissione dichiarativa non è autonoma causa di esclusione, assumendo rilievo solo come elemento di gravità di altro illecito tipizzato (art. 98, quinto comma, e art. 96, quattordicesimo comma; Cons. Stato n. 3610 del 2025; Ad. plen. n. 16 del 2020). La causa del collegamento sostanziale rileva per la sola gara cui la condotta si riferisce (art. 96, comma 10, lett. b)). È infine corretto escludere rilievo ai fatti risalenti a oltre tre anni dall’indizione, in linea con l’art. 57, par. 7, della direttiva 2014/24/UE (Cons. Stato n. 6233 del 2021). L’appello è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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