Giustificazioni in verifica di anomalia e modifica dell’offerta economica (TAR Sicilia n. 3836 del 20.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta il concorrente può rendere chiarimenti e apportare aggiustamenti alle giustificazioni economiche, purché il prezzo complessivo resti invariato e non si introducano elementi nuovi. Ai sensi dell’art. 101, comma 3, d.lgs. n. 36/2023 i chiarimenti non possono modificare il contenuto dell’offerta tecnica ed economica. Costituisce modifica inammissibile la riallocazione di voci di costo che incida sui costi della manodopera, non ribassabili ex art. 41, comma 14, d.lgs. n. 36/2023 se non per capacità aziendali allegate e dimostrate. Parimenti inammissibile è l’omessa indicazione dell’incidenza dei costi del personale aggiuntivo rispetto alla commessa. Tali scostamenti, privi di giustificazione, impongono l’esclusione dell’aggiudicatario.
Il Fatto
Una società seconda classificata impugna l’aggiudicazione di una procedura aperta per la manutenzione del verde pubblico comunale, disposta in favore di un raggruppamento temporaneo, unitamente alla nota con cui la commissione e il RUP hanno dichiarato congrua l’offerta.
Dopo la verifica di anomalia, il raggruppamento aveva ridotto la voce relativa alla manodopera per allocare parte dell’importo tra le spese generali, incrementando queste ultime dall’1,02% al 13,15%. La ricorrente deduce l’inammissibilità di tale rimodulazione e l’insostenibilità dell’offerta, per l’omessa considerazione dei costi del personale tecnico aggiuntivo. Il Comune e l’aggiudicatario resistono, sostenendo la natura globale e sintetica del giudizio di congruità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua la questione nel confine tra chiarimento ammesso e modifica dell’offerta. Richiama l’orientamento per cui nel contraddittorio sull’anomalia sono possibili compensazioni tra voci di costo, a condizione che l’offerta resti affidabile e non diventi diversa da quella presentata (Cons. Stato, sez. V, n. 8356 del 2023; Cons. Stato, sez. III, n. 4406 del 2022; Cons. Stato, sez. V, n. 706 del 2022; Cons. Stato, sez. V, n. 8358 del 2021).
Il parametro normativo è l’art. 101, comma 3, d.lgs. n. 36/2023, che consente chiarimenti sui contenuti dell’offerta ma esclude che questi possano modificarne il contenuto. La rimodulazione è ammessa solo se il prezzo complessivo resta invariato, se le giustificazioni dimostrano la sostenibilità della nuova ripartizione e se non si introducono elementi nuovi.
Nel caso concreto, il raggruppamento aveva indicato il costo della manodopera facendo riferimento alle trenta unità interessate dalla clausola sociale, per poi imputare a spese generali l’importo relativo all’agronomo. Il Collegio ritiene che tale riallocazione comporti una sottrazione di pari importo dal costo della manodopera, altrimenti realizzandosi un inammissibile aumento dell’offerta. Ne deriva un ribasso sui costi della manodopera vietato dall’art. 17 del disciplinare e dall’art. 41, comma 14, d.lgs. n. 36/2023, non assistito da allegazione di capacità aziendali o benefici.
Il Tribunale rileva inoltre che, oltre alle unità della clausola sociale, l’aggiudicatario aveva indicato due agronomi, un responsabile ambientale di cantiere, un direttore tecnico, un manutentore del verde e tecnici zonali. Anche se già nella disponibilità del raggruppamento, andava indicata l’incidenza percentuale dei relativi costi sulla commessa. Analogo rilievo vale per il servizio di reperibilità e pronto intervento, mentre non è chiaro se il costo della polizza assicurativa sia stato computato.
Gli scostamenti non sono qualificabili come soccorso istruttorio: sono integrazioni postume prive di giustificazione, volte a correggere i conti di un’offerta originariamente carente. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dei provvedimenti e rinvio alla stazione appaltante per la rinnovazione della verifica. La domanda risarcitoria è rigettata, potendo il danno configurarsi solo all’esito della nuova verifica.
Nota della Redazione
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