Divieto generalizzato di sfamare animali randagi: illegittimità e annullamento (TAR Sicilia n. 3844 del 21.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
È illegittima l’ordinanza sindacale che vieti in via generale e indifferenziata a chiunque di somministrare alimenti agli animali randagi presenti nel territorio comunale. Un siffatto divieto contrasta con la legge quadro n. 281/1991, che promuove la tutela degli animali di affezione e la corretta convivenza tra uomo e animale, e non trova alcun fondamento in una norma che vieti di alimentare gli animali nei luoghi in cui essi trovano rifugio. La misura, inoltre, difetta dei presupposti di necessità e urgenza propri dell’ordinanza contingibile e urgente, non emergendo una situazione di effettiva eccezionalità e imprevedibilità tale da far temere emergenze igienico-sanitarie o pericoli per la pubblica incolumità fronteggiabili solo con mezzi straordinari. La somministrazione di cibo resta lecita ove avvenga con cautele idonee, mediante contenitori poi rimossi a cura di chi ha somministrato.

Il Fatto

Una associazione animalista, ente del terzo settore iscritta all’Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali e con scopo statutario di benessere animale, impugna davanti al TAR Sicilia l’ordinanza sindacale n. 9 del 16.03.2021 con cui un Comune ha vietato in via generale la somministrazione di alimenti agli animali randagi. La ricorrente deduce la violazione della normativa nazionale e regionale in materia, l’eccesso di potere per difetto di motivazione e istruttoria, la mancata comunicazione di avvio del procedimento e il difetto dei presupposti di urgenza.

Si costituiscono il Comune, che chiede il rigetto, l’ASP provinciale, che eccepisce la tardività del ricorso, e l’Assessorato regionale alla Salute, che chiede l’estromissione per difetto di legittimazione passiva. La domanda cautelare è respinta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara anzitutto il difetto di legittimazione passiva dell’Assessorato regionale, estraneo al giudizio, e ne dispone l’estromissione. Respinge poi l’eccezione di tardività sollevata dall’ASP: poiché il provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal 16.03.2021 per quindici giorni, il termine di decadenza decorre dal 31.03.2021 e il ricorso, notificato il 29.05.2021, è tempestivo.

Nel merito, il Tribunale accoglie il ricorso avvalendosi della motivazione semplificata e rinvia ai principi già affermati dalla giurisprudenza amministrativa su fattispecie identiche. Richiama in particolare la sentenza del TAR Campania, Napoli, n. 840 del 2019, che ha rimarcato l’irragionevolezza e la contrarietà del divieto rivolto alla popolazione di offrire alimenti agli animali randagi rispetto alla legge n. 281/1991, e la sentenza del TAR Toscana, Firenze, n. 129 del 2015, secondo cui privare i cani randagi del cibo equivale a ridurli alla fame e costituisce trattamento crudele non conforme a legge.

Il Collegio richiama anche il parere del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 883 del 1997, che ha precisato come nessuna norma di legge faccia divieto di alimentare gli animali randagi nei luoghi in cui trovano rifugio, e la giurisprudenza secondo cui la somministrazione è lecita ove avvenga con contenitori poi rimossi. Sotto altro profilo, mancano i requisiti di necessità e urgenza propri della misura extra ordinem: non sussiste una situazione eccezionale e imprevedibile, ma si fronteggiano circostanze fisiologiche e prevedibili.

Il provvedimento impugnato, pur richiamando in parte motiva la mera necessità di aggiornare le modalità di somministrazione, nella parte dispositiva vieta senza distinzione alcuna a chiunque di somministrare qualunque alimento agli animali presenti allo stato libero. Da qui l’accoglimento del ricorso e l’annullamento degli atti impugnati, con compensazione delle spese in ragione delle modalità della vicenda e della sua risalenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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