Graduatoria finale non impugnata: improcedibile il ricorso contro l’esclusione dal concorso (TAR Campania n. 5398 del 28.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il candidato che impugni l’esclusione da un pubblico concorso ha l’onere di impugnare anche la delibera di approvazione della graduatoria finale, poiché tale atto, pur appartenendo alla medesima sequenza procedimentale, non costituisce conseguenza inevitabile dell’atto di esclusione e implica nuove valutazioni di interessi, anche di terzi. La mancata impugnazione della graduatoria determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. L’ammissione con riserva disposta dall’amministrazione produce il solo effetto di consentire la partecipazione alle prove pendente il giudizio e non esime dal gravame dell’atto conclusivo. Un eventuale annullamento dell’esclusione non ha, infatti, effetto caducante sulla graduatoria.
Il Fatto
La ricorrente partecipava al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di posti di Dirigente Avvocato indetto da una azienda ospedaliera. L’amministrazione la escludeva per non aver documentato l’attività svolta presso studi professionali privati per la durata richiesta dalla lettera c) dei requisiti specifici del bando. La candidata impugnava la delibera di approvazione degli elenchi degli idonei e non idonei, la nota di diniego all’accesso agli atti, i verbali della commissione e le successive delibere di rettifica, chiedendo l’accertamento del diritto all’ammissione alla prova scritta e, in subordine, il risarcimento del danno.
Nelle more del giudizio l’amministrazione ammetteva la ricorrente con riserva, consentendole di svolgere le ulteriori prove. All’esito le prove venivano superate e la candidata era inserita nella graduatoria finale. La stessa non impugnava però la delibera di approvazione della graduatoria definitiva. L’amministrazione e un controinteressato eccepivano quindi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama anzitutto il principio secondo cui l’ammissione con riserva di un candidato che abbia impugnato l’esclusione mira a produrre il solo effetto di impedire, pendente il giudizio, il protrarsi della lesione lamentata, consentendogli la partecipazione alle prove. Gli altri effetti conseguono al passaggio in giudicato della pronuncia di merito favorevole (richiamato Consiglio di Stato sez. III, 16.06.2015, n. 3018).
Su questa base il TAR ritiene che la ricorrente, ammessa con riserva e inserita nella graduatoria finale alla posizione n. 28, avesse l’onere di impugnare anche tale ultimo provvedimento. La delibera di approvazione della graduatoria, pur collocandosi nella stessa sequenza procedimentale, non costituisce conseguenza inevitabile dell’atto di esclusione, perché la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di una pluralità di soggetti terzi rispetto al rapporto originario (richiamato Consiglio di Stato sez. V, 18/07/2025, n. 6341).
Ne deriva che un eventuale annullamento del provvedimento di esclusione non ha effetto caducante della graduatoria. L’omessa impugnazione di quest’ultima si traduce quindi in un profilo di improcedibilità del ricorso per carenza di interesse sopravvenuta.
Il Collegio osserva che la ricorrente non ha contestato la circostanza di non aver gravato la delibera di approvazione della graduatoria definitiva, limitandosi a sostenere di essere stata inserita senza alcuna riserva. L’argomento non viene ritenuto idoneo a superare l’onere di impugnazione, poiché la carenza di interesse discende dall’assetto degli atti e non dalla presenza di una clausola di riserva nella graduatoria.
Il TAR richiama infine i propri precedenti resi in casi analoghi relativi alla medesima procedura concorsuale (tra gli altri T.A.R. Campania, Sez. IX, n. 925/2026, n. 867/2026, n. 1361/2026 e n. 2495/2026) e dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese del giudizio sono integralmente compensate tra le parti, attesa la natura processuale della decisione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.